Tubi interrati: la loro presenza è sufficiente per accertare la servitù
Gli articoli 1061 e 1062 c.c. (collocati nell'àmbito delle servitù volontarie), è dedicato alle servitù che si possono acquisire per usucapione e per destinazione del padre di famiglia. Entrambi i modi di acquisto presuppongono che si tratti di servitù apparenti (quelle non apparenti si possono costituire solo per contratto o per testamento).
In particolare, sono servitù apparenti quelle al cui esercizio sono destinate opere visibili e permanenti, rappresentanti il mezzo necessario affinché la servitù stessa sia esercitata; tali opere rendono manifesta l'intenzione di esercitare la servitù (animus utendi iure servitutis), in quanto si vuole evitare che la servitù sorga in base a manifestazioni non chiare ed equivoche le quali, non incidendo sensibilmente nella sfera altrui, potrebbero anche essere tollerate, a titolo precario, solo per ragioni di buon vicinato. Attraverso il requisito dell'apparenza si intende escludere che possano diventare servitù le facoltà esercitate clandestinamente, sicché, a fronte della possibilità di acquistare il diritto di servitù attraverso situazioni di fatto derivanti dal possesso o dalla destinazione, è necessario che l'esistenza di tali servitù sia chiara e certa per mezzo di opere visibili e permanenti, impiegate in modo univoco al loro esercizio. Ai sensi dell’art 1061 c.c. le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
E’ importante, allora, capire quando una servitù è apparente ai fini dell’acquisto della servitù per usucapione.
In particolare, un tubo, interrato o cementato su un muro, costituisce opera visibile (idonea all’accertamento della servitù apparente) o deve considerarsi opera non apparente?
La giurisprudenza di legittimità ha affermato a riguardo che “..la giurisprudenza di questa Corte è solita affermare che, ai sensi dell'art. 1061, comma 1, c.c., è apparente soltanto la servitù al cui esercizio risultino destinate opere permanenti e visibili dal fondo servente, in modo da renderne presumibile la conoscenza da parte del proprietario di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 2290/2004; Cass. n. 321/1998). La precisazione per cui le opere permanenti devono essere "visibili dal fondo servente" non costituisce, tuttavia, una specificazione del concetto di apparenza, come tale insensibile a connotazioni puramente topografiche, come dimostra l'irrilevanza - costantemente affermata da questa Corte - del fatto che le opere sono collocate sul fondo servente, su quello dominante o sul fondo di un terzo (Cass. n. 7817/2006; Cass. n. 6357/1997). La visibilità dal fondo servente è, dunque, un'ipotesi normale ma non per questo esclusiva, essendo, piuttosto, sufficiente che le opere destinate all'esercizio della servitù siano visibili - anche se solo saltuariamente ed occasionalmente (Cass. n. 6522/1993) - da qualsivoglia altro punto d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purché il proprietario di questo possa accedervi liberamente, come nel caso in cui le opere siano visibili da una vicina via pubblica. Non rileva, quindi, che l'opera sia a vista né che il proprietario del fondo che si assume asservito abbia, in concreto, conoscenza dell'esistenza dell'opera. L'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica, in definitiva, nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro (Cass. n. 3556/1995). Non è necessario che l'apparenza, nei termini predetti, si estenda all'opera nel suo complesso: non è, quindi, l'entità dell'opera che rileva ma le opere in quanto segno obiettivo ed inequivoco della loro destinazione ad una determinata servitù (Cass. n. 9371/1992; Cass. n. 5020/1996) … In base a tali principi, la Corte, in riferimento ad una situazione assai simile a quella all'origine del presente contenzioso, ha precisato che una tubatura idrica, pur se collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che funge da fondo servente costituisce senz'altro un'opera oggettivamente apparente, "in quanto visibile dal proprietario di quest'ultimo (fondo) in occasione dello svolgimento di lavori edili" (Cass. n.14292 del 08/06/2017)” (Cass. civ., sez. II, 24.09.2024, n. 25493).
Conclusioni:
Possono esser acquistate per usucapione solo le servitù “apparenti” cioè rilevabili dalla presenza di opere visibili e inequivocabilmente destinate all’esercizio della servitù.
Tale requisito può esser fonte di dubbi: quando la servitù è apparente? In particolare, è sufficiente la presenza di tubi “interrati”?
Dalla lettura della citata giurisprudenza, sembra rilevare un concetto di “apparenza” oggettivamente inteso (a prescindere dall’effettiva conoscenza del proprietario del fondo servente). In tal senso, è sufficiente che una tubatura idrica -collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che funge da fondo servente-, sia visibile dal proprietario di quest'ultimo (fondo) in occasione dello svolgimento di lavori edili.