Negozialità nel settore della famiglia: i patti prematrimoniali sono stati liberalizzati?
Ha fatto molto discutere una recente pronuncia della Suprema Corte di legittimità (Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2025, ordinanza n. 20415).
Il caso
La questione giuridica attiene alla validità di un accordo stipulato in costanza di matrimonio tra due coniugi. Tale scrittura privata, dopo aver riconosciuto che la moglie aveva contribuito con il proprio stipendio al benessere della famiglia e al pagamento del mutuo contratto per la ristrutturazione dell'appartamento intestato al marito e altresì che la somma depositata sul conto corrente proveniva dall'eredità dei genitori della moglie, dichiarava che, in caso di separazione, il marito sarebbe divenuto debitore nei confronti della moglie della somma di Euro 146.400,00, mentre quest'ultima rinunciava, in suo favore, ad alcuni beni mobili (imbarcazione, arredo dell'appartamento, somme di denaro depositate in conto corrente).
La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 500/2024 pubblicata il 15/5/2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Mantova, che aveva respinto la domanda proposta dal marito nei confronti della moglie, volta a sentire accertare la nullità, per contrarietà all'ordine pubblico e a norme imperative di legge, quali gli art. 143 e 160 c.c., della scrittura privata citata.
Avverso la suddetta pronuncia, il marito proponeva ricorso per Cassazione.
La questione
Il problema affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione attiene alla validità dei patti tra coniugi, in previsione della crisi familiare, volti a stabilire in che modo debbano essere regolati i loro rapporti personali e patrimoniali nel momento in cui dovese sopravvenire una crisi matrimoniale.
L’ordinanza in commento richiama la motivazione di altra pronuncia della Corte di Cassazione in cui si legge “Questa Corte ha, invero, riconosciuto piena validità all'accordo tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, "in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell'autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, cod. civ., essendo, infatti, il fallimento del matrimonio non causa genetica dell'accordo, ma mero evento condizionale" (Cass. civ. sent. n. 23713/2012).
La Corta ribadisce, quindi, che qualsiasi contratto, anche se non previsto dalla legge, può essere valido purchè disciplini interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
La pronuncia in commento presenta (e riassume) il quadro della situazione attuale, in conformità con la recente giurisprudenza (cfr.: Cass. civ., n. 5065/2021; Cass. civ. n. 11012/2021; Cass. civ., n. 13366/2024; Cass. civ. n. 18843/2024).
Si legge nella pronuncia “Solo qualora il patto in vista della rottura familiare riguardi i rapporti personali e patrimoniali relativi a figlie o figli minori di età, la sua validità ed efficacia sarà sempre soggetta a un controllo di legittimità volto a verificare la sua rispondenza al miglior interesse della persona minore di età e, dunque, che i coniugi non abbiano assunto nessuna decisione che possa incidere negativamente sulla condizione personale e patrimoniale delle figlie o dei figli. La Corte territoriale ha ritenuto che dovesse prevalere l'autonomia negoziale delle parti e, per l'effetto, ha riconosciuto la convenzione sottoscritta dai coniugi Me.Ma./Be.Ma. quale accordo meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, in quanto contratto atipico, con condizione sospensiva lecita …La scrittura in parola risulta perfettamente lecita, perché prevede un riconoscimento di debito in favore della moglie, a fronte dell'apporto finanziario della stessa per il restauro dell'immobile di proprietà del marito e per l'acquisto del mobilio e di beni mobili registrati, ma riconosce anche al marito un'imbarcazione, un motociclo, l'arredamento della casa familiare nonché una somma di denaro, regolamentando in modo libero, ragionato ed equilibrato l'assetto patrimoniale dei coniugi in caso di scioglimento della comunione legale”.
In altri termini, non si tratta (nel caso di specie) di patti prematrimoniali (tali sono quegli accordi che possono riguardare anche i figli, aventi causa specifica nella crisi familiare e regolanti obbligazioni che nascono dalla crisi familiare) i quali restano non ammissibili nel nostro ordinamento.
Nella giurisprudenza citata (e, da ultimo, nell’ordinanza n. 20415/2025), le obbligazioni preesistono, la separazione è condizione sospensiva al cui verificarsi è considerata avverata la condizione dedotta. Non si tratta, dunque, di patti prematrimoniali ma (più semplicemente) di adempimento di una obbligazione subordinata a condizione sospensiva (è questo è lecito).
Conclusioni
Ha fatto molto discutere la recente ordinanza n. 20415/2025 della Suprema Corte di legittimità, vista come pronuncia che ha “sdoganato” i patti prematrimoniali.
In realtà, pur dovendo ammettere il progressivo ampliamento da parte del nostro ordinamento all’autonomia negoziale in ambito familiare (si pensi al sempre maggiore ricorso alla negoziazione assistita al fine di trovare accordi in questioni familiari), i patti prematrimoniali restano propri di altri ordinamenti.
Devono, invece, ritenersi valide e meritevoli di tutela le convenzioni di dare-avere sottoscritte tra i nubendi o tra i coniugi, subordinate alla crisi coniugale (che costituisce condizione e non occasione delle obbligazioni), quando prevedano eque condizioni e reciproche concessioni e non incidano su diritti indisponibili.