Che cos’è la Negoziazione assistita
La procedura di negoziazione assistita da avvocati è stata introdotta dal D.Lgs 12 settembre 2014, n. 132, conv. in Legge 10 novembre 2014, n. 162.
Si tratta di un procedimento mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia attraverso l’assistenza di avvocati.
Tale procedura può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia purchè verta in materia di diritti disponibili.
E’ possibile distinguere tre tipi di negoziazione assistita:
1) la N.A. obbligatoria è prevista (art 2 D.Lgs cit.) come condizione di procedibilità in giudizio (che significa che senza aver tentato questa procedura, la causa non può proseguire in tribunale) per le seguenti controversie:
- controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti
- pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (fuori dai casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità per legge)
- controversie in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto di cose (ai sensi dell’art. 1, comma 249, della legge di stabilità 2015).
In questi casi, in considerazione degli interessi delle parti, la legge invita queste ultime a risolvere la questione in maniera pacifica e snella.
2) la N.A. familiare è prevista dall’art 6 D.Lgs cit. per la soluzione consensuale di separazione, divorzio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio; a seguito delle ultime modifiche ad opera della L. n. 206/2021, la N.A. può esser condotta anche da coppie non sposate (per la “soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate”) nonché nelle procedure finalizzate ad ottenere una soluzione consensuale “per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni”.
In questi casi, la N.A. si pone come alternativa (scelta dalle parti) alla procedura innanzi al Giudice.
3) N.A. facoltativa, volta al raggiungimento di un accordo per qualsiasi controversia che non verta su diritti indisponibili. Con il D.Lgs 149/2022, la negoziazione assistita è possibile (ex art 2 ter D.L. cit. e “senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale”), anche nelle controversie di lavoro.
La procedura si compone di 4 fasi:
- Invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita”, formulato con raccomandata A.R. o con pec alla controparte. L’invito deve contenere l'oggetto della controversia e l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto puo' essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 (responsabilità aggravata) e 642, comma 1 c.p.c. (esecuzione provvisoria.
In caso di rifiuto (espresso o tacito, decorsi i 30 giorni), la parte istante è libera di procedere giudizialmente.
- Stipula della convenzione di negoziazione assistita: qualora la parte invitata accetti l’invito, le parti (ciascuna assistita da un legale) stipuleranno una convenzione di negoziazione assistita che deve contenere (ex art 2 D.L. cit.): a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti; b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.
- Accordo raggiunto in sede di negoziazione: ove la negoziazione sia fruttuosa e le parti raggiungano un accordo, i termini dell’accordo devono esser contenuti in un vero e proprio contratto che costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
- Fase eventuale: esecuzione coatta dell’accordo raggiunto: ove l’accordo non venga eseguito spontaneamente, la parte interessata potrà darvi esecuzione immediata (dal momento che l’accordo ha valore di titolo esecutivo). In tal caso, l’accordo dovrà essere integralmente trascritto nell’atto di precetto (atto prodromico alla procedura esecutiva) ex art 474, comma 2 c.p.c.
L’accordo di N.A., poi, va depositato sul portale del CNF, per finalità statistiche.
Con specifico riguardo alla N.A. familiare va precisato che:
- L’accordo andrà trasmesso al Pubblico Ministero il quale a) in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, “quando non ravvisa irregolarita', comunica agli avvocati di tutte le parti il nullaosta”; b) in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, “quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza e lo comunica a tutte le parti. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli o che è opportuno procedere al loro ascolto, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo”.
- Il procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti;
- Entro il termine di dieci giorni, uno dei due avvocati (su delega anche dell’altro) deve trasmettere all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata, dell'accordo. Nei casi di N.A. per coppie non sposate, chiaramente, l’accordo non dovrà esser trasmesso al Comune. Si tratta di un adempimento particolarmente importante dal momento che è previsto che “All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo (cioè quello della trasmissione all’Ufficiale di Stato civile), e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e' competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396”.
Va precisato che, nei casi di procedimento di separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione e divorzio e regolamentazione del regime di affidamento e visita (per figli nati fuori dal matrimonio) l’accordo tiene il luogo della sentenza, di cui ha i medesimi effetti.
Nel caso di separazione attraverso la procedura di N.A., il termine (di 6 mesi) per procedere con il divorzio decorrerà “dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato” ex art 3, L. 898/1970. Tendenzialmente, si attende di ricevere la comunicazione da parte dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto: da questo momento si fa decorrere il termine di 6 mesi.
Optare per la procedura di N.A. (nei casi in cui vi è solo la facoltà) ha un grande vantaggio e, cioè, ottenere in tempi rapidi un provvedimento, senza dover attendere le tempistiche di un procedimento e senza dover rischiare di incorrere nell’alea propria di ciascun procedimento.
La Riforma Cartabia, attuata con il D.Lgs. n. 149/2022, ha introdotto significative novità nella disciplina della negoziazione assistita. Tra le più importanti troviamo:
- l’estensione del campo giuridico della negoziazione anche in materia di lavoro, ambito prima escluso dalla N.A. Gli accordi negoziati tramite questa procedura sono quindi considerati validi e non impugnabili;
- possibilità di svolgere attività istruttorie; i legali delle parti hanno la possibilità di acquisire dichiarazione da terzi e dalla controparte rilevanti per concludere o proseguire in giudizio la controversia;
- l’ingresso del patrocinio a spese dello Stato, novità importante che aiuta anche le persone meno abbienti ad accedere alla negoziazione assistita senza sostenere costi legali. Va precisato che ciò vale solo per la N.A. obbligatoria, per cui anche la mediazione familiare, in quanto facoltativa, è esclusa dal patrocinio a spese dello Stato. Con un simile intervento (riguardante la N.A. ma anche la mediazione) è stata colmata, almeno in parte, una grave lacuna dell'ordinamento, che era stata evidenziata dai più attenti commentatori fin dall'introduzione di tali istituti (N.A. e mediazione) nel nostro ordinamento. La norma, comunque, ha suscitato alcune polemiche. In virtù dell'espresso richiamo, ai sensi dell’art 11bis D.L. cit., alle sole ipotesi di negoziazione assistita previste dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 132/2014, la previsione non risulta applicabile alla N.A. costituente condizione di procedibilità delle controversie in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto di cose, qualunque sia il suo esito. Al legislatore delegato è, infatti, sfuggito che l'art. 1, comma 249, della legge di stabilità 2015, ha introdotto una nuova ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria (le controversie in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto).
Con riguardo a tale ipotesi, quindi, la nuova disciplina continua a presentare profili di incostituzionalità (già vagliati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10/2022).
Vi sono, peraltro, altre due ipotesi di negoziazione assistita che, anche dopo l'intervento della Consulta, continuano a rimanere estranee all'ambito di applicazione della disciplina in tema di patrocinio a spese dello Stato: quella della negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3, comma 1, d. l. 132/2014, che non sfoci né in una conciliazione né in un giudizio, e quella della negoziazione assistita volontaria (come è quella familiare).
- possibilità di svolgere la negoziazione anche per via telematica.
Conclusioni
La negoziazione assistita è un istituto per la risoluzione alternativa delle controversie. È rappresentata da un contratto con il quale le parti si impegnano formalmente a risolvere le stesse in via bonaria, mediante l’assistenza di avvocati (uno per parte).
Ci sono materie nelle quali la negoziazione assistita è obbligatoria essendo condizione di procedibilità (per cui senza aver tentato questa procedura, la causa non può proseguire in tribunale): si pensi alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
In generale, la negoziazione assistita da avvocati è un buon strumento che permette di raggiungere un accordo in tempi rapidi, senza il passaggio in Tribunale. Una materia in cui si può far ricorso alla procedura in discorso è quella familiare.