Docenti precari: le ferie non godute
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è intervenuto con una nota esplicativa del 27 marzo 2025, fornendo agli Uffici Scolastici chiarimenti relativamente alla possibilità di monetizzare le ferie non godute da parte del personale docente con contratto a tempo determinato, anche alla luce della giurisprudenza formatasi sul tema.
Quadro normativo di riferimento
L’art 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012, conv. con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha cristallizzato l’obbligo di fruizione delle ferie da parte del personale appartenente alla pubblica amministrazione (la ratio della previsione sta nelle superiori esigenze di contenimento della spesa pubblica e, segnatamente, nell’inibizione della cd monetizzazione delle ferie non godute in costanza di rapporto di lavoro che, quindi, non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi).
La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha novellato il predetto art 5, comma 8 del D.L. cit., inserendo una disciplina derogatoria in favore del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato prevedendo, in particolare, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche la possibilità di liquidare economicamente i giorni di ferie non fruibili.
Secondo quanto disposto dal CCNL per il comparto dell’Istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021, le ferie per il personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. La nota indica come calcolarle applicando il rapporto tra i giorni di ferie spettanti e la durata del contratto, seguendo la proporzione 30 (con una anzianità di servizio inferiore a 3 anni) o 32 (con una anzianità superiore a 3 anni) giorni su 360.
Tali giorni, unitamente alle festività soppresse, devono essere fruite durante le sospensioni delle lezioni come previsto dai calendari scolastici regionali (si veda art 1, comma 53, Legge n. 228/2012).
Orientamenti giurisprudenziali
La Corte di Cassazione, con le pronunce n. 14268/2022 e n. 16715/2024, ha stabilito che i docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative). La Suprema Corte di legittimità ha stabilito che il docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
Alla base di questo orientamento giurisprudenziale vi è l’interpretazione della normativa interna (in particolare, dell’art 5, comma 8 dle D.L. n. 95/2012) in senso conforme alla normativa sovranazionale (in particolare, all’art 7, par. 2 della Direttiva 2003/88/CE) che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione, non consente la perdita automatica del diritto (sociale fondamentale) alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro nella condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. lavoro, ordinanza n. 14268 del 05.05.2022).
Conclusioni
E’ illegittimo collocare d’ufficio il docente in ferie senza una preventiva comunicazione da parte del Dirigente scolastico.
Se il Dirigente scolastico non ha invitato nei termini sopra detti il docente a fruire dei giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni e se, al contempo, il docente non ha fatto espressa richiesta di fruizione, quest’ultimo avrà diritto ad ottenere una indennità.
La nota esplicativa del Ministero del 27 marzo 2025 invita, quindi, gli Uffici Scolastici Regionali a sensibilizzare i Dirigenti scolastici sull’importanza di informare per iscritto il personale interessato, specificando le conseguenze della mancata fruizione delle ferie (con il fine di evitare contenziosi a carico dell’amministrazione).
Conseguenze pratiche applicative
Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di usufruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva (a meno che il Dirigente Scolastico dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita). Conseguentemente, egli potrà presentare ricorso innanzi al Tribunale Ordinario - sezione lavoro al fine di ottenere le somme relative ai periodi di ferie non goduti.
Secondo l’orientamento più recente della giurisprudenza della sezione lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista (risarcitoria e retributiva). Ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinatorio decennale. Potranno, quindi, presentare il suddetto ricorso i docenti precari che abbiano stipulato, negli ultimi 10 anni, contratti di lavoro a tempo determinato.