Diritto di prelazione ai coeredi

L’art 732 c.c. contempla l’istituto del “retratto successorio” in forza del quale “Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finchè dura lo stato di comunione ereditaria. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali”.

Si tratta di una prelazione legale accompagnata dal diritto di riscatto come previsto nella seconda parte del comma 1 (ove si dispone che: “In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria”).

Funzione dell’istituto

Si è sovente affermato che la ratio dell’istituto consista nel voler escludere dalla comunione ereditaria costituita tra coeredi (generalmente legati da vincoli familiari) un estraneo che, rendendosi cessionario della quota, verrebbe a farne parte con intenti speculativi.

Fasi del retratto

La fattispecie contemplata dall’art 732 c.c. comprende due fasi:

-          il diritto di prelazione, in forza del quale i soggetti partecipi di comunioni ereditarie hanno diritto ad essere preferiti agli estranei quando un altro coerede, in costanza di comunione, intenda vendere la sua quota;

-          il diritto di riscatto, esercitabile nei confronti di qualsiasi acquirente al quale, in costanza di comunione, i beni ereditari siano stati trasferiti onerosamente in violazione del diritto di prelazione.

In particolare: il diritto di prelazione

La prelazione consiste nel diritto di ogni coerede ad essere preferito a terzi estranei, a parità di condizioni, nell’acquisto della quota ereditaria che taluno degli altri coeredi intenda cedere e, quindi, nel diritto (cui corrisponde un obbligo del coerede che intende alienare ad un estraneo la quota ereditaria) di ricevere la proposta di alienazione.

Il coerede non alienante deve essere messo nella condizione di esercitare, qualora lo ritenga opportuno, il proprio diritto di prelazione. Il legislatore, pertanto, prevede un meccanismo di denuntiatio per cui il coerede alienante deve notificare la proposta di alienazione, indicando il prezzo, all’altro coerede che ha la facoltà di esercitare la prelazione nel termine di due mesi dalla notificazione della proposta (o, nel caso di più coeredi, dall’ultima notificazione).

In particolare, la c.d. denuntiatio della vendita, proprio perchè finalizzata a consentire all'erede di evitare che divenga parte della comunione persona a questa estranea, deve essere tale da consentire al destinatario di avere la concreta possibilità di comprendere il tenore dell'offerta e di valutarne in tutti i suoi elementi la convenienza per stabilire se esercitare o meno il diritto di prelazione (Cass., Sez. 2, n. 6320 del 18 aprile 2003, Rv. 562333). Se ne ricava che grava sull'alienante uno specifico dovere di informazione completa dei coeredi, in quanto costoro devono essere resi edotti di ogni aspetto rilevante della cessione, in particolare dell'identità dei beni trasferiti e del prezzo complessivo della vendita (Cass. civ. sez. II, 19.01.2017, n. 1358).

Secondo un orientamento giurisprudenziale, sarebbe idonea qualsiasi forma di comunicazione, anche verbale, che tale coerede riceva dell'indicata proposta (comprensiva del prezzo), in modo da poter concretamente valutare il suo interesse a sostituirsi al terzo nell'acquisto, a nulla rilevando che siffatta notificazione sia effettuata da altro coerede o da terzi, incluso il propostosi acquirente, in quanto, in ogni caso, il coerede cui spetta la prelazione viene messo in condizione di evitare, ove lo voglia, che estranei entrino nella comunione ereditaria alla quale egli partecipa. (Cass. civ. sez. II, 11/08/1982, n.4537).

Secondo altro orientamento, invece, la proposta di alienazione di quote ereditarie di cui all'art. 732 c.c., si configura come una vera e propria proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c., destinata a rimanere ferma per lo "spatium deliberandi", di due mesi concesso all'oblato, sicchè, se entro tale termine sopravviene l'accettazione da parte di quest'ultimo, ha luogo la formazione del consenso e la conclusione del contratto di compravendita, che non può più essere risolto o revocato dalla volontà unilaterale di una delle parti (Cass. 4 novembre 1982 n. 5802). Se dunque il diritto di prelazione attribuito al coerede dall'art. 732 c.c. è destinato a consentire a quest'ultimo di divenire acquirente della quota ereditaria oggetto della proposta di alienazione senza la necessità di ulteriori manifestazioni di volontà al riguardo, è evidente che per esigenze di certezza inerenti all'esercizio del diritto medesimo, la denuntiatio non può che essere realizzata per il tramite della forma scritta e con modalità idonee a documentare esattamente il giorno della ricezione della proposta di alienazione. Detta esigenza è stata chiarita ed affrontata già da risalente pronuncia di questa Corte (Cass. 19 luglio 1949 n. 1868) (Cass. civ., sez. II, 24.03.2016, n.5865).

Se è stata fatta la notificazione della proposta di alienazione, il destinatario può accettarla o rifiutarla, in modo espresso (oppure può lasciar decorrere il termine prescritto dalla legge a pena di decadenza).

Rinuncia alla prelazione

Secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ., Sez. II, 14 gennaio 1999, n. 310), il coerede può rinunziare al diritto di prelazione riconosciutogli dall'art. 732 c.c. non solo con riferimento a una specifica proposta, in concreto notificatagli, che contenga tutti gli estremi dell'alienazione della quota (o di parte di essa) e in particolare del prezzo, ma anche preventivamente e perciò pure con riguardo ad un'alienazione progettata genericamente, giacché tale diritto si acquista insieme con la qualità ereditaria e, quindi, preesiste alla denuntiatio, la cui previsione normativa costituisce conferma della sua anteriorità. In questa direzione, si è anche riconosciuto che solo quella preventiva è una rinunzia in senso tipico, in quanto l'altra, essendo manifestata dopo la notifica della proposta, si risolve piuttosto nel mancato esercizio del diritto di prelazione (Cass. civ., sez. II, 04.08.2016, n. 16314).

Quanto alla forma della rinuncia, secondo la dottrina e parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la rinuncia è libera da qualsiasi formalismo e può essere espressa o tacita (si tratta, infatti, della dismissione abdicativa di un diritto concesso al coerede che non rientra in alcuna delle ipotesi legislative per cui è imposta la forma ad substantiamo (in termini, Cass. civ., 11.04.1975, n.1066).

Un opposto orientamento ritiene che la rinuncia dovrebbe contenere e indicare tutti gli elementi della proposta e, per tale motivo, sarebbe necessaria la forma scritta ad substantiam.

Conclusioni

In costanza di comunione ereditaria, qualora uno dei coeredi intenda alienare a un terzo la sua quota, dovrà notificare agli altri coeredi la proposta di alienazione, indicando tutti gli elementi che consentano ai destinatari di valutare l’opportunità di esercitare il proprio diritto di prelazione entro il termine di due mesi dalla notificazione (acquistando, così, in parti uguali la quota dell’alienante).

Per evitare eventuali contestazioni, si ritiene preferibile effettuare la denuntiatio della proposta di alienazione ex art 732 c.c. in forma scritta e con contenuto dettagliato.

Ciascun coerede, comunque, è libero di non esercitare il proprio diritto di prelazione in ogni tempo, anche prima della denuntiatio.

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