Scudo erariale: le transazioni delle Pubbliche Amministrazioni

L’art. 21 del D.L. 76/2020 conv. con L. 120/2020 ha istituito il c.d. scudo erariale statuendo che: “1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso" 2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2025, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente e' da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente” (il termine del 30 aprile è stato prorogato al 31 dicembre 2025 per effetto della L. 100/2025).

Alla luce del dato normativo, dunque, la responsabilità dell’amministratore pubblico, generalmente considerata, è limitata ai soli casi di dolo, laddove per dolo deve intendersi l’intenzione di arrecare un danno all’amministrazione.

La decisione della PA di porre fine ad un contenzioso attraverso il raggiungimento di un accordo si pone in antitesi con il concetto di omissione o inerzia. La stipula della predetta transazione, dunque, se realizzata entro il 31 dicembre 2025 può beneficiare di questo regime di particolare elasticità della responsabilità erariale.

Vi è di più.

L’art. 1, comma 1.1 della L. 20/1994 stabilisce che: “1.1. In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti”. Si tratta di una disposizione alquanto recente che è stata introdotta dall'articolo 8, comma 1, del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia).

Tale norma rende evidente come gli accordi conciliativi raggiunti dalle PA godano di una particolare schermatura quanto alla responsabilità erariale che ne possa derivare in capo al funzionario o amministratore che li abbia sottoscritti.

In modo particolare, con riferimento alla colpa grave viene stabilito come essa debba declinarsi in modo particolarmente intenso, dando luogo ad una “grave violazione di legge” oppure ad un “travisamento dei fatti”.

La ratio che sta alla base di questa protezione dell’amministratore pubblico è duplice: da una parte, vi è l’esigenza di evitare che la conclusione di un accordo transattivo vantaggioso per la PA venga paralizzata dal timore di incorrere in una responsabilità erariale, dandosi così luogo all’effetto opposto di trascinare l’amministrazione in un contenzioso che risulterebbe svantaggioso per la stessa in termini di tempo e di costi; dall’altra parte, vi è la consapevolezza che una transazione intervenuta in sede di mediazione o, ancor più, dinnanzi ad un’autorità giudiziaria, deve presumersi “genuina” – vale a dire sottendere un reale contenzioso tra le parti con rischio di soccombenza per entrambe – in quanto siglata dinnanzi ad un soggetto imparziale e garante della sua legalità.

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