La carta docenti: cos’è e a chi spetta
La Legge n. 13 luglio 2015, n. 107 ha introdotto, all’art 1, comma 121 il beneficio economico della “Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale del personale docente. La cd. “Carta Docenti”, dell’importo di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata dal docente “per l’acquisto di libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell’editoria audiovisiva per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l’acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale di offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione ..”. La predetta somma non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
Viene accreditata in genere a settembre e può essere utilizzata entro l’anno successivo. In caso di mancato utilizzo, l’importo viene riversato nella carta da utilizzare nell’anno successivo.
Sul tema si è sviluppato un ampio dibattito (soprattutto giurisprudenziale) e, ormai, è pacifico che la predetta indennità spetti anche ai docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato con scadenza 30 giugno. In termini, merita di esser citata la sentenza della Corte di Cassazione del 27.10.2023, n. 29961.
La predetta giurisprudenza di legittimità, apre ad un possibile contenzioso attraverso il quale, laddove a un insegnante non sia stato riconosciuto il predetto beneficio economico, sarà per lo stesso possibile agire contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
In particolare, ai docenti non di ruolo cui non sia stato riconosciuto tempestivamente il beneficio e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano ancora interni al sistema delle docenze scolastiche (perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo), spetta l’adempimento in forma specifica per l’attribuzione della Carta Docenti (per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione). Ai docenti non di ruolo cui non sia stato riconosciuto tempestivamente il beneficio e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano invece fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), spetta il risarcimento per i danni allegati e rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa da parte del giudice del merito.
In sostanza, in forza del predetto pronunciamento, il personale precario mantiene il proprio diritto alla carta fino a quando resta all’interno del sistema scolastico; diviene, invece, titolare di un diritto al risarcimento del danno nel momento in cui fuoriesce dal sistema scolastico.
Il regime di prescrizione da applicare è:
- quinquennale (con decorrenza dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito ossia dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica), per i docenti ancora in servizio;
- decennale (con decorrenza dalla data della fuoriuscita dal sistema scolastico), per i docenti non più in servizio che agiscono per il risarcimento del danno patito.
Nel caso di inerzia da parte del Ministero (nonostante la sentenza passata in giudicato emessa dal Giudice del Lavoro), si potrà procedere con un ricorso per ottemperanza affinchè venga nominato un commissario ad acta per eseguire la sentenza.