Riforma del reato di violenza sessuale ex art 609bis c.p.

Stiamo assistendo, in questi giorni, a un altro “dibattito” cioè quello relativo alla proposta di legge in tema di “Modifica dell’art 609bis c.p. in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso”.

Il DDL, approvato dalla Camera dei deputati (e attualmente in discussione al Senato), consta in un unico articolo che riscrive l’art 609bis c.p. (pur mantenendo inalterati alcuni aspetti).

Secondo il nuovo testo “Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da 6 a 12 anni. Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

Occorre premettere che gli artt 609bis e ss c.p. sono oggi collocati nel Titolo XII (Delitti contro la persona) e, in particolare, nel Capo III (Delitti contro la libertà individuale), all’interno della Sezione II (Delitti contro la libertà personale). La legge 66/1996, introducendo gli artt 609 bis ss c.p., ha modificato la disciplina previgente in tema di violenza sessuale di cui agli abrogati artt 519 cc c.p (collocati nel titolo del codice dedicato ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume). Attraverso questa riforma è stata valorizzata la nuova collocazione sistematica dei reati sessuali: la violenza sessuale è delitto contro la persona (e non più contro la moralità pubblica e il buon costume).

Esame della nuova fattispecie

Il nuovo testo individua nel consenso l’elemento centrale della fattispecie: qualunque atto sessuale che sia posto in essere senza che vi sia il consenso libero e attuale della vittima integra il delitto di cui all’art 609bis.

Si tratta di un’impostazione già adottata in altri Paesi e conforme alla Convenzione di Istambul (ratificata dall’Italia nel 2013).

Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha accolto una nozione di violenza sessuale basata sull’assenza del consenso della vittima. La Cassazione afferma, infatti, che “…principi espressi da questa Corte che, con indirizzo costante ed uniforme, ha affermato che integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona (tra le tante, Sez. 3, n. 22127 del 23/06/2016, dep. 2017, S, Rv. 270500-01; in termini conformi anche Sez. 3, n. 2400 del 05/10/2017, dep. 2018, S. Rv. 272074-01); che il dissenso della vittima costituisce un requisito implicito della fattispecie …e che la stessa esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale (Sez. 3, n. 2400 del 05/10/2017, dep 2018, S., Rv. 272074-01)” (Cass. pen. sez III, n. 42821/2024; in termini analoghi, si collocano anche Cass, sez. III, n. 4199/2024; Cass., sez. III, n. 19611/2021; Cass., sez. III, n. 22127/2017; Cass., sez. III, n. 20780/2019)

Il consenso deve essere libero e attuale: non deve, dunque, essere un consenso coartato e deve persistere per tutta la durata del rapporto.

Il comma 1 della nuova previsione contempla tre diverse modalità della condotta che, se poste in essere senza il consenso libero e attuale della vittima, integrano la fattispecie:

-          Il compiere atti sessuali su un’altra persona

-          Il far compiere atti sessuali ad un’altra persona

-          Il far subire atti sessuali ad un’altra persona

La cornice edittale è mantenuta (come nel sistema attualmente ancora vigente), tra un minimo di 6 anni e un massimo di 12 anni di reclusione (la pena era stata innalzata dalla legge n. 69/2019, cd “Codice Rosso”).

Il secondo comma della nuova norma ripropone, con lievi modifiche, le due fattispecie che attualmente integrano il delitto di violenza sessuale e, cioè,

-          la violenza sessuale per costrizione, che si verifica quando il soggetto agente costringa taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

-          la violenza sessuale per induzione, che si verifica mediante l’abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto (altra novità della proposta di riforma è l’introduzione della previsione della condizione di “vulnerabilità”, al fine di ricomprendervi quelle condizioni soggettive, individuali, familiari e di contesto che possono rendere la vittima più vulnerabile alle richieste sessuali, con pregiudizio del consenso) o traendo in inganno la persona offesa, essendosi il soggetto agente sostituito ad altra persona.

Queste ipotesi di violenza sessuale (che comunque presuppongono l’assenza del consenso dell’altra persona), soggiacciono alla stessa pena prevista al comma 1.

Il terzo comma, poi, prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale (già prevista dalla normativa previgente) che comporta una riduzione della pena in misura non eccedente i due terzi per “i casi di minore gravità”.

Conclusioni

Questo intervento normativo si aggiunge a una serie di altri interventi (che, ormai, si susseguono da anni) volti a tutelare le vittime di violenze sessuali.

Il fulcro della proposta di legge consiste nell’introduzione della nozione di consenso libero e attuale (in linea con la Convenzione di Istambul e con i principi espressi da anni dalla Corte di legittimità), con la conseguenza che qualunque atto sessuale posto in essere senza il consenso libero e attuale dell’altra persona integra il delitto.

Questo intervento risponde anche a un principio di necessaria tassatività (della legge penale).

Come sempre, però, non si potrà valutare la bontà della riforma se non dopo un certo periodo di applicazione della stessa.

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