La Riforma sul femminicidio
La Camera dei Deputati, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, ha approvato definitivamente la proposta di legge avente ad oggetto l’introduzione del reato di “femminicidio” (oltre ad una serie di altre rilevanti novità).
Con la Riforma è stato introdotto il nuovo art. 577bis c.p. che prevede:
“Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575.
Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.
Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici
La Riforma introduce una fattispecie autonoma e speciale di omicidio caratterizzata dalle qualità della persona offesa.
In particolare, ai sensi del nuovo art 577bis, comma 1, primo periodo c.p. è prevista la pena dell’ergastolo per le condotte preordinate a cagionare la morte di una donna, come atto di discriminazione, odio, prevaricazione o come atti di controllo o possesso o dominio verso la persona offesa in quanto donna, ovvero l’omicidio commesso in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.
Fuori dai casi di cui al primo periodo, è prevista l’applicazione dell’art 575 c.p. (altra fattispecie di reato che disciplina il delitto di omicidio).
Si tratta di un altro intervento normativo che mira a contrastare la violenza sulle donne.
L’evoluzione normativa italiana in materia di violenza sulle donne prende le mosse dalla ratifica della Convenzione di Istambul nel 2013. A seguito della ratifica, l’Italia ha compiuto una serie di interventi normativi per combattere il “fenomeno” della violenza contro le donne.
In questo senso, merita di essere menzionato il Codice Rosso (L. 69/2019) che ha introdotto alcune nuove fattispecie di reato (v. il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, ex art 583quinquies c.p.) e ha aumentato le pene previste per i reati che più frequentemente sono commessi contro le vittime di genere femminile (maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale).
Le intenzioni del Legislatore sono le migliori e lodevole è il continuo lavoro.
Si spera però che, accanto ad un sistema normativo sempre più ampio e determinato a debellare il fenomeno della violenza sulle donne, si verifichi anche un mutamento di mentalità.
Per lo scrivente, infatti, se non muta la mentalità delle persone, nessuna norma riuscirà mai ad essere davvero efficace.