Iscrizione a ruolo del processo esecutivo: conseguenze della mancata attestazione di conformità agli originali delle copie di titolo, atto di precetto e pignoramento

Occorre rilevare che, sul tema, si era creato un contrasto interpretativo all’interno della giurisprudenza di merito.

Secondo un primo orientamento, la mancanza dell’attestazione di conformità degli atti da depositare al momento della iscrizione a ruolo del processo esecutivo, ai sensi degli artt. 557 cpc (nell’esecuzione immobiliare) e 543 cpc (nell’esecuzione presso terzi), costituisce una mera irregolarità formale sanabile, priva di conseguenze in termini di inefficacia del pignoramento.

Secondo un opposto orientamento, invece, la violazione delle norme sulla formazione del fascicolo dell’esecuzione e, dunque, l’omesso deposito dell’attestazione di conformità degli atti da allegare alla nota di iscrizione a ruolo, determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo ai sensi dell’art 630, comma 2 cpc, rilevabile d’ufficio.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28513 del 27.10.2025, ha confermato l’interpretazione più rigida maggiormente corrispondente alla lettera del dato normativo.

Secondo la pronuncia della Corte di legittimità “Gli argomenti a favore della soluzione della mera irregolarità sanabile … sono di fatto superati dalla modifica della formulazione letterale (ma non sostanziale) degli artt 543 e 557 cpc, che non pare poter giustificare più dubbi sul collegamento dell’inefficacia del pignoramento al mancato deposito di “copie attestate conformi agli originali” degli atti necessari, con disposizione certamente valida per tutti gli atti processuali in questione, che esclude l’utilizzabilità delle disposizioni generali sugli atti digitali e le loro copie.

La previsione degli artt 543 e 557 cpc, nella loro formulazione letterale attuale (che, come già visto, deve ritenersi di significato sostanziale del tutto coincidente con la precedente formulazione), risulta chiara ed esplicita nel ricollegare l’inefficacia del pignoramento (e l’estinzione del processo) al mancato deposito, in modalità telematica, delle copie attestate conformi agli originali di titolo esecutivo, atto di precetto e atto di pignoramento, cioè di copie dichiarate conformi agli originali, con attestazione in tal senso del difensore”.

La Corte di legittimità arriva a tali conclusioni (superando gli argomenti di carattere sistematico invocati dall’orientamento opposto), valorizzando essenzialmente il dato normativo letterale.

Viene affermato che “… la soluzione più corretta, sul piano giuridico, risulta coincidere anche con quella più semplice sul piano applicativo. Tale soluzione è quella di prendere atto del dato normativo, in quanto esso risulta chiaro, ragionevole e non eccessivamente gravoso per le parti, quindi pienamente rispettoso di tutti i principi, anche sovranazionali, sulla strumentalità delle forme processuali e sul diritto di accesso alla giustizia, confermandosi: che l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 cpc, mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall’avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; che il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo; che non è, pertanto, suscettibile di sanatoria l’eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancata”.

Avanti
Avanti

La Riforma sul femminicidio