Ricorso per mancata stabilizzazione IRC
Breve inquadramento
Sul tema della reiterazione dei contratti a tempo determinato per gli insegnanti di religione cattolica (IRC) si è sviluppato un ampio dibattito (soprattutto giurisprudenziale) ed è, ormai, pacifico il diritto al risarcimento del danno per i docenti di religione cattolica che hanno subito una illegittima reiterazione dei contratti a T.D. (oltre il limite di 36 mesi)
In termini, meritano di esser menzionate
- la sentenza della Corte di Cassazione 30779/2025 (la quale cita numerosi altri arresti giurisprudenziali) afferma infatti che “secondo la giurisprudenza di questa S.C. già consolidata e cui va data continuità, in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive; ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria (Cass. 27 maggio 2021 n. 14815 – in relazione alla procedura di procedura di reclutamento, per titoli ed esami, prevista per gli operatori dei servizi scolastici dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 101 del 2013, conv., con mod., dalla L. n. 125 del 2013 – e poi, in senso conforme, tra le altre, Cass. 18698/2022 cit., punto 12.1, sul tema proprio dei docenti di religione; Cass. 15 dicembre 2023, n. 35145; Cass. 6 aprile 2025, n. 9049).
Il precedente cardine di Cass. 14815/2021 cit., ha fatto leva su Corte di Giustizia 19 marzo 2020, Sanchez Ruiz, Fernandez Alvarez, punti 100 e 101, ove si è ritenuto che l'organizzazione di procedure in cui i lavoratori già occupati in modo abusivo possono solo avere occasione, in concorrenza con altri candidati, di tentare di accedere ad un impiego stabile "essendo indipendente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso a contratti a tempo determinato" risulta non idonea a "sanzionare debitamente il ricorso abusivo a siffatti rapporti di lavoro e a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" e quindi a "consentire di raggiungere la finalità perseguita dalla clausola 5 dell'accordo quadro".
Su tale base si è ritenuto che non siano idonei a sanare l'illecito concorsi riservati, ma destinati a svolgersi "per titoli ed esami" e quindi destinati solo ad offrire "al dipendente precario una mera chance di assunzione" (Cass. 14815/2021 cit.).”.
-Tribunale di Novara, con la sentenza n. 10 del 15 gennaio 2026, ha riconosciuto il risarcimento del danno ad una docente di religione cattolica per utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato da parte del MIM nella misura di 24 mensilità della retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Sebbene la docente sia stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2025-2026, il Tribunale di Novara (facendo applicazione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 30779/2025 cit.), ha ribadito che il concorso per mezzo del quale sono stati assunti i docenti di religione cattolica a partire dall’anno scolastico 2025-2026 non sana il precedente comportamento posto in essere della abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato riconoscendo un risarcimento del danno di oltre sessanta mila euro.
In sostanza, l’abuso del contratto a termine determina un danno per il lavoratore (in specie, anni di precarietà, mancata stabilizzazione e limitazioni alla progressione economica), non sanabile da un concorso con successiva assunzione a tempo indeterminato.
Cosa si può ottenere con il ricorso
Ai sensi del nuovo art 36, comma 5 del D.Lgs 165/2001 “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Ciò significa che, tramite ricorso innanzi al giudice del lavoro, il docente di religione cattolica che sia stato coinvolto dal reiterarsi di contratti a tempo determinato potrà vedersi riconosciuti risarcimenti anche rilevanti.
Chi può presentare ricorso
Tutti i precari con contratti reiterai (che abbiano maturato più di 36 mesi di servizio con contratti a T.D.). Né il concorso previsto dal D.L. n. 126/2019 né la successiva immissione in ruolo possono determinare la perdita del diritto al risarcimento.
Con riguardo alla prescrizione, è consolidato l’orientamento per cui “nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente" (Cass. 12 dicembre 2023, n. 34741; Cass. 8 novembre 2023, n. 31104; Cass. 24 luglio 2025, n. 21136; sul termine decennale, v. anche già Cass. 3 marzo 2020, n. 5740)”.
Conclusioni
Se un docente di religione cattolica ha subito l’illecita reiterazione di contratti a tempo determinato, può agire innanzi al giudice del lavoro chiedendo il risarcimento del danno patito.