Disposizioni anticipate testamentarie

La Legge n. 219/2017 ha introdotto un importante strumento giuridico: le Disposizioni Anticipate Testamentarie (o DAT o testamento biologico). Ai sensi dell’art 4, comma 1 della legge citata “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.”.

In sostanza, attraverso queste dichiarazioni ciascuno di noi (quando è ancora lucido e consapevole e in vista di una possibile futura, incapacità di autodeterminarsi), può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari e il consenso o rifiuto per accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o singoli atti del trattamento sanitario.

Esaminiamo in breve come si fanno le DAT.

Attività preliminari

La legge è chiara nell’affermare la necessaria informazione della persona sulle conseguenze delle proprie scelte in merito al rifiuto o al consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e trattamenti (art 4, comma 1 legge cit.).

Presupposto per ogni decisione anticipata è l’aver ricevuto ampia, corretta e completa informazione. Per tali ragioni, nel documento si può indicare il medico che rende tale informazione (trattandosi di requisito di validità delle DAT).

Forma delle DAT

In forza dell’art 4, comma 6 legge cit., la DAT si può esprimere, in alternativa,

-presso il notaio (sia con atto pubblico sia con scrittura privata autenticata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio) che conserva l’originale;

-presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata): in tal caso, l’ufficiale deve limitarsi ad accertare che il disponente sia proprio la persona che consegna il documento, non deve fare alcuna valutazione sul contenuto né sulla capacità di intendere e volere;

-presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata)

-presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Con le medesime forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Il disponente può esser aiutato nella redazione delle DAT dal medico di fiducia (che dovrà anche dare tutte le informazioni e chiarimenti del caso) o da un legale esperto in materia (che, comunque, avrà cura di preliminarmente indirizzare il disponente anche dal medico). In ogni caso, l’unica volontà espressa dovrà esser quella propria del disponente.

In ogni caso, le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Contenuto delle DAT

Non esistono moduli previsti dalla legge. Molte associazioni e tanti Comuni, però, hanno predisposto dei modelli fac-simile che si possono utilizzare / adattare.

In linea generale, nella dichiarazione si possono inserire (secondo l’esclusiva volontà del disponente):

-uno spazio dedicato all’indicazione del medico che ha reso l’informazione al disponente;

-uno spazio relativo all’informazione medica (prevedendo di esser informato personalmente, alla presenza o meno di altre persone e, in caso, positivo, quali persone);

-eventuale individuazione di un fiduciario che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie (art 4, comma 1 legge cit.) ed eventuale individuazione di un fiduciario “supplente” (per il caso in cui il primo non possa o non voglia accettare);

-parte centrale dedicata alle possibili scelte terapeutiche, con indicazione chiara delle varie alternative;

-parte relativa ai diritti del disponente (come la possibilità di modifica o revoca della dichiarazione);

-uno spazio ulteriore dedicato all’assistenza religiosa (v. estrema unzione), al rito funebre, alle disposizioni sulla salma (sepoltura, cremazione), alla donazione di organi.

Efficacia delle DAT

Ai sensi dell’art 4, comma 5 (legge cit.) “Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1 (cioè, l’obbligo per il medico di rispettare la volontà del paziente), il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo 3” (della legge in commento).

Conclusioni

A fondamento delle previsioni di cui alla Legge 219/2017 si pongono diverse previsioni normative (come la Costituzione, Carta di Nizza, la Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina) nonchè un lungo excursus giurisprudenziale.

Proprio nell’ottica della tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, la legge citata stabilisce che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge” (art. 1).

Le DAT, in particolare, sono un importante strumento di manifestazione del consenso e consentono di prevenire problematiche in materia di cura della persona e trattamento medico (specialmente nei casi in cui l’interessato non può manifestare il proprio consenso).

Avanti
Avanti

Ricorso per mancata stabilizzazione IRC