Ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo penale da parte di enti o associazioni animaliste
Dottrina e giurisprudenza si sono occupate a lungo della questione della legittimazione delle associazioni ambientaliste e animaliste a partecipare o farsi promotrici di giudizi in favore di dell’ambiente o di animali in caso di danni arrecati ad essi.
Inquadramento generale
Quando si parla di “ambiente” o di “animali” si fa riferimento a beni la cui integrità non appartiene al singolo. In latri termini, non sono diritti soggettivi del singolo ma interessi “collettivi” (facenti capo a una formazione sociale organizzata, non occasionale e individuabile giuridicamente) o “diffusi” (appartenente, cioè, a una pluralità di individui più o meno vasta e più o meno determinata o determinabile).
Proprio l’essenza dei beni in discorso ha suscitato diversi dibattiti. Mentre la violazione di un diritto soggettivo appartenente al singolo può esser fatta valere in giudizio direttamente dall’interessato, la lesione di un interesse collettivo o diffuso pone la questione della giustiziabilità dell’interesse medesimo.
Nel processo penale, in particolare, si distinguono le seguenti figure:
-“persona offesa” dal reato (artt. 90 ss c.p.p.), cioè il soggetto titolare dell’interesse giuridico protetto dalla norma penale incriminatrice (nell’omicidio, è la vittima);
- “danneggiato”, cioè colui che ha subito un danno, patrimoniale o meno, dalla commissione del reato, ma che non necessariamente è anche titolare dell’interesse giuridico tutelato dalla norma che disciplina quel reato (nell’omicidio: i familiari della vittima);
- “parte civile” (artt 74 ss c.p.p.), è la posizione rivestita dal danneggiato che si sia costituito nel processo penale per chiedere il risarcimento dei danni subiti in tale sede.
Queste tre figure non sempre coincidono e diverse sono le facoltà ed i diritti che l’ordinamento attribuisce a ciascuna di esse.
In particolare, la “persona offesa” è l’unica titolare del diritto di sporgere querela (ossia di chiedere all’autorità giudiziaria di accertare la commissione del reato e di punire il colpevole), così come è l’unica che ha diritto ad esser avvisata della richiesta di archiviazione avanzata dal PM e che può opporsi alla stessa.
Se, però, la persona offesa non è anche “danneggiata” non può costituirsi parte civile nel processo penale.
Al “danneggiato” l’ordinamento consente di anticipare la domanda di risarcimento (che potrebbe avanzare in sede civile), già nel processo penale.
Può costituirsi parte civile colui che è stato danneggiato dal reato, sia esso una persona fisica o giuridica, od anche i suoi eredi, al fine di ottenere la restituzione o il risarcimento del danno dall’imputato o dal responsabile civile.
Ai sensi dell’art 91 c.p.p. è espressamente consentito agli enti e associazioni (senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato) esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.
In applicazione di quanto sopra, in sede penale (analogamente a quando già accaduto in sede amministrativa), si è ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile di enti esponenziali di interessi diffusi per far valere il diritto al risarcimento del danno conseguente a quei reati lesivi di beni di fruizione collettiva, quando gli scopi dell’ente fossero stati compromessi dalle medesime lesioni. In tale sede si è introdotto un ulteriore requisito (per l’ammissibilità della costituzione di parte civile) e, cioè, il collegamento ambientale.
Applicazioni giurisprudenziali
Nella sentenza della Corte di Cassazione Penale, n. 34095/2006 si legge “Invero, se la persona offesa dal reato è -per unanime approdo di dottrina e giurisprudenza- il soggetto titolare del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, non può dubitarsi che un’associazione statutariamente deputata alla protezione degli animali sia portatrice degli interessi penalmente tutelati dai reati di cui agli artt 544bis, 544ter, 544 quater, 544quinquies e 727 c.c.
Si deve quindi concludere che, anche indipendentemente dall’applicazione dell’art 91 c.p.p., un’associazione che abbia come scopo statutario la tutela degli animali è legittimata a chiedere di essere avvisata ex art 408, comma 2 c.p.p. della richiesta di archiviazione per i suddetti reati, in quanto soggetto offeso dai reati stessi”.
Un’associazione avente come scopo statutario la difesa degli animali, secondo la citata pronuncia, risulta senz’altro legittimata ad esercitare le facoltà proprie della persona offesa, indipendentemente dall’art 91 c.p.p.
Tutela penale degli animali in particolare: chi può costituirsi parte civile
Riconosciuta l’ammissibilità per enti e associazioni di costituirsi parte civile nel processo penale, si è posto un ulteriore problema.
L’art 7 della Legge 189/2004 dispone, infatti, che “Ai sensi dell’art 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all’art 19-quater Disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice Penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge”.
L’art 19-quater dispone che “Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro e di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Interno”.
Proprio in attuazione della predetta disposizione il Ministero della Salute ha adottato il D.M. del 02.11.2006, pubblicato in Gazzetta n. 19 del 24.01.2007.
Secondo l’orientamento maggioritario, dal combinato disposto delle predette norme, si ricava che non vi sia alcun diritto di esclusiva a favore delle associazioni ed enti individuati con il citato D.M. a costituirsi parte civile nei processi penali relativi a reati commessi ai danni di animali. L’art 7 della Legge 189/2004 riconosce, a favore di tali associazioni ed enti (individuati al solo fine di ottenere l’affidamento e la custodia degli animali), l’esistenza “ope legis” della finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla stessa legge ma non esclude in alcun modo che tale finalità possa essere perseguita anche da associazioni diverse da quelle così individuate che deducano di aver subito un danno diretta dal reato.
Nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 52031/2016 si legge “E’ ammissibile la costituzione di parte civile di un’associazione anche non riconosciuta che avanzi, iure proprio, la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell’offesa all’interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell’ente”.
Questo orientamento è stato ribadito più volte in giurisprudenza (v. sentenze della Corte di Cassazione, n. 4562/2018 e n. 38596/2019) e costituisce l’orientamento maggioritario.
Conclusioni
La giurisprudenza è ormai giunta ad affermare l’ammissibilità della costituzione di parte civile da parte di enti e associazioni animaliste (potendo lamentare di aver subito un danno, patrimoniale e non patrimoniale, consistente nell’offesa all’interesse perseguito dall’ente /associazione e posto nel proprio statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza o azione).
Secondo l’orientamento maggioritario, enti e associazioni animaliste possono in ogni caso intervenire in giudizi relativi a reati contro il sentimento per gli animali, indipendentemente dal soddisfacimento o meno dei requisiti necessari, individuati con il D.M. del 02.11.2006, a divenire affidatari di animali oggetto di sequestro o confisca.
A tali fini, occorre fare riferimento a una situazione storica determinata, al ruolo concretamente svolto dall’organismo che intende costituirsi in giudizio e alla sua capacità di rappresentare, in un contesto ben determinato, gli interessi per la cui tutela si intende esercitare, nel processo penale, l’azione civile. Non può, dunque, dubitarsi che un’associazione statutariamente deputata alla tutela di una determinata categoria di animali (es. cani), si debba riconoscere come tendenzialmente portatrice degli interessi penalmente tutelati, tra gli altri, dai reati ex artt 544bis ss c.p.
Per evitare una abnorme dilatazione della legittimazione alla tutela civilistica, la giurisprudenza richiede anche una forma di collegamento territoriale tra l’associazione e il luogo in cui l’interesse è stato inciso.