Considerazioni sul D.L. 23/2026 (cd. Decreto Sicurezza)
Due disposizioni del D.L. 23/2026, nel testo emendato dal Senato e ora all’esame della Camera, hanno destato preoccupazione, soprattutto da parte delle associazioni forensi.
In particolare, l’art 30-bis del citato Decreto Legge, rubricato Disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti e inserito dal Senato in sede di conversione, interviene sull’art 14-ter del D.Lgs 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), recante disposizioni in materia di rimpatrio volontario assistito, prevedendo che
- il Consiglio Nazionale Forense rientri tra i soggetti che collaborano con il Ministero dell’Interno all’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito verso il Paese d’origine o di provenienza dei cittadini di paesi terzi (nel testo attualmente in vigore, l’art 14-ter T.U. Immigrazione individua tra i soggetti che collaborano con il Ministero dell’interno ai fini dell’attuazione del suddetto programma le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, gli enti locali e le associazioni attive nell’assistenza agli immigrati);
- al rappresentante legale munito di mandato, che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito, sia riconosciuto, ad esito della partenza dello straniero, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze”; la corresponsione del compenso, con fondi statali, è affidata al CNF.
L’art 29 del citato Decreto Legge (rubricato Respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio), comma 3, abroga la disposizione del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia che prevede la concessione del patrocinio a spese dello Stato per i ricorsi degli stranieri extra UE avverso i provvedimenti di espulsione, indipendentemente dai limiti reddituali. Lo straniero, dunque, non potrà più accedere al patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dai limiti reddituali, previsti in via ordinaria.
Con una nota del 18 aprile 2026, il Consiglio Nazionale Forense si è così espresso: “In merito alla norma del decreto Sicurezza che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense un ruolo nel processo di rimpatrio degli immigrati e nella gestione dei pagamenti dei legali coinvolti, il CNF precisa di non essere mai stato informato di tale coinvolgimento: né prima della presentazione dell’emendamento, né durante il suo iter parlamentare, né dopo la sua approvazione. L’istituzione chiede che il Parlamento intervenga per eliminarne ogni coinvolgimento, sottolineando che le attività previste non rientrano tra le proprie competenze istituzionali”.
L’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), a propria volta, si è espressa con una nota della Giunta (parimenti del 18 aprile 2026 e intitolata “L’apologia dell’infedele patrocinio”) in questi termini: “L’emendamento al decreto sicurezza che prevede un compenso per l’avvocato soltanto se il cittadino straniero assistito presenta domanda di “rimpatrio volontario” e viene effettivamente rimpatriato, trasforma il difensore in uno strumento delle politiche governative di remigrazione. È una previsione incompatibile con la Costituzione e con i principi più elementari della deontologia forense: l’avvocato non può essere pagato per ottenere l’esito voluto dallo Stato, ma deve assistere il proprio cliente in piena libertà e indipendenza. Questa previsione tradisce un’idea di avvocatura servente, subordinata agli obiettivi del potere e retribuita in funzione del risultato richiesto dall’amministrazione. Un’idea che non può che essere respinta con fermezza, in nome di una funzione difensiva libera, indipendente e rivolta esclusivamente alla tutela dei diritti della persona assistita”.
Anche l’Organismo Congressuale Forense(OCF), con nota (sempre del 18 aprile 2026) di è espresso in termini critici affermando che “Il recente decreto sicurezza aveva già inopinatamente escluso di fatto il diritto del migrante ad accedere al patrocinio a spese dello Stato. Oggi si introduce un compenso all’avvocato, subordinato esclusivamente all’assistenza al reimpatrio volontario del migrante e da corrispondere all’0esito della partenza dello straniero. Il testo licenziato .. non solo lede il diritto di difesa effettiva dell’individuo ma addirittura stravolge il ruolo e la funzione dell’avvocato, essenziale nel garantire l’assetto democratico del nostro ordinamento. La persona, migrante o cittadino che sia, ha diritto a una difesa effettiva e a un difensore che sia e appaia privo di interessi rispetto alle scelte da adottare nella difesa dell’assistito”.
Il Coordinamento delle associazioni specialistiche forensi, a sua volta, analizzato il testo del Decreto Sicurezza (anche alla luce degli emendamenti approvati il 17 aprile 2026 dal Senato) ha evidenziato “la manifesta violazione dei diritto di difesa delle persone in relazione all’esclusione dei migranti all’accesso al patrocinio a spese dello Sato; il grave stravolgimento del ruolo e della funzione dell’Avvocatura, laddove al novellato 30-bis introduce un compenso per il rappresentante legale munito di mandato per la presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario, la cui corresponsione è condizionata alla effettiva partenza dello straniero. L’Avvocatura ha l’obbligo di garantire una difesa effettiva alle persone, totalmente libera da interessi che possono condizionare le scelte e le prerogative del professionista. In nessun caso l’avvocato si può discostare da questo dovere e in nessun caso l’avvocato può dimenticare gli interessi degli assistiti favorendo gli obiettivi della politica”.
L’esame in seconda lettura del disegno di legge alla Camera è atteso entro il 25 aprile 2026, termine di decadenza del Decreto Legge.