Riassunzione del processo e contributo unificato
Ogni volta che si iscrive a ruolo una causa è necessario versare l’importo dovuto a titolo di contributo unificato ed una marca da bollo di euro 27,00.
Il contributo unificato corrisponde a un tributo giudiziale forfetizzato, inteso quale costo economico della macchina giudiziaria che si attiva con l’instaurazione del giudizio. L’importo del contributo unificato è predeterminato dalla legge in base al procedimento giudiziale e al valore della controversia.
Scendendo più nel dettaglio, ai sensi dell’art 9, comma 1 del D.P.R. n. 115/2002 “è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario salvo quanto previsto dall’art 10”.
L’art 10 del D.P.R. citato, invece, disciplina le ipotesi di esenzione dal contributo unificato e, in particolare, prevede che “1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, [il processo esecutivo per consegna e rilascio], il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 . 2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa. 3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro II, titolo IV-bis, capo III, sezioni III, IV e V , del codice di procedura civile. [4. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500 .] (comma abrogato) [ 5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.] (comma abrogato). 6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo. 6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, e' in ogni caso dovuto il contributo unificato [per i processi dinanzi alla Corte di cassazione]
La Cassazione si è occupata più volte della problematica connessa al pagamento di un nuovo contributo unificato in caso di riassunzione del processo avanti al giudie competente. In sostanza, la riassunzione del processo davanti al giudice competente comporta l’obbligo di versare nuovamente il contributo unificato oppure l’imposta potrà ritenersi assolta con la prima iscrizione a ruolo?
La Cassazione (sentenza dell’11.04.2018) ha affermato che, in una ipotesi come quella descritta, il contributo unificato dovrà essere nuovamente versato.
A corroborare tale tesi, vi sono innanzitutto argomenti di carattere letterale. L’art. 9, comma 1 del D.P.R. citato correla il contributo unificato alla iscrizione a ruolo; l’art. 10 del D.P.R. citato sulle esenzioni dal pagamento del contributo unificato, poi, non menziona il caso di riassunzione della causa a seguito di dichiarazione di incompetenza.
Vi è, poi, un argomento di tipo teleologico (che guarda alla ratio, alla funzione del pagamento del contributo unificato). Il contributo, infatti, ha la funzione di coprire il "costo" di funzionamento della macchina processuale ed è la forfetizzazione dei tributi giudiziari dovuti secondo la legislazione previgente per ogni singolo atto del processo. Nel caso in cui il processo venga instaurato e si svolga di fronte ad un ufficio giudiziario e poi, a seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice adito, sia traslato di fronte ad altro ufficio, vengono attivate due macchine processuali e ciascuna di esse ha propri costi.
Conseguentemente, alla nuova iscrizione a ruolo di fronte al giudice individuato come competente si correla la debenza di un nuovo pagamento del contributo unificato. Le parole della legge secondo le quali il contributo è dovuto "per ciascun grado del giudizio", da un lato, non contrastano con quanto precede posto che esse significano che il contributo di iscrizione a ruolo è dovuto non una sola volta indipendentemente dalla articolazione del processo in un grado o in più gradi, ma ogni volta in cui vi è una iscrizione a ruolo di fronte a giudici di grado diverso, dall'altro lato, sono suscettive di interpretazione a supporto della conclusione raggiunta perchè confermano che il contributo è dovuto nuovamente quando la causa è iscritta a ruolo di fronte ad un giudice diverso da quello inizialmente adito.
La salvezza degli effetti sostanziali e processuali dell’atto introduttivo nel giudizio riassunto è infatti un aspetto differente e non sovrapponibile rispetto alla questione del costo del processo.
In conclusione, la riassunzione della causa davanti al giudice competente comporta l’attivazione di una seconda macchina giudiziale per la quale è richiesto il pagamento di un nuovo contributo unificato.