Imprenditore commerciale
Ai sensi dell’art 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
La norma citata definisce la nozione di imprenditore attraverso l’indicazione dei requisiti della attività esercitata e, cioè:
1) la professionalità
2) l'economicità
3) l'organizzazione
4) il fine della produzione o dello scambio di beni o servizi
La disposizione non menziona altri requisiti (come lo scopo di lucro, la liceità e la spendita del nome) che, secondo parte della dottrina, pure dovrebbero ricorrere affinché possa ritenersi integrata la nozione di imprenditore. È certamente estraneo alla definizione normativa dell'impresa il rischio d'impresa che costituisce invece il contesto orientativo del comportamento dell'imprenditore.
Esaminando, brevemente, i requisiti dell’attività svolta dall’imprenditore, l’esercizio professionale fa riferimento ad un’attività imprenditoriale svolta in modo abituale, sistematico, duraturo e stabile. Non occorre, invece, che l’imprenditore commerciale svolga l’attività in modo permanente o ininterrotto (si pensi ai titolari di attività commerciali stagionali) ed è certo che non occorre che si tratti dell'unica attività esercitata dal soggetto o della sua attività principale (può anche trattarsi di un'attività svolta in via accessoria o marginale rispetto ad altre attività che rappresentino la principale occupazione del soggetto).
Per quanto riguarda, poi, il carattere economico dell’attività, secondo la giurisprudenza consiste nell'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, con la conseguenza che deve essere escluso il carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in maniera del tutto gratuita (Cass. n. 16612/2008; Cass. n. 5766/1994). A rilevare, per essere definita come economica, è che l’attività si svolga con metodo economico, senza la necessità di un profitto. E’ sufficiente che i costi vengano coperti con i ricavi ottenuti dall’esercizio dell’attività.
Il requisito dell'organizzazione richiede il coordinamento e la predisposizione dei fattori necessari per la produzione e la commercializzazione dei beni e dei servizi oggetto dell'attività; essa può concernere soggetti (i collaboratori subordinati o autonomi dell'imprenditore) e oggetti (i beni organizzati per l'esercizio dell'impresa).
La giurisprudenza ritiene sufficiente la sistematica aggregazione di mezzi (materiali e immateriali), anche scarsi (Cass. n. 1466/2019) ovvero rudimentali (Cass. n. 15769/2004; Cass. n. 4945/1977). In altri termini, non è necessario che l'attività imprenditoriale si svolga con un apparato esteriore aziendale, ma è sufficiente la direzione specifica impressa, alla propria attività economica (Cass. n. 267/1973; Cass. n. 1025/1972).
L’ultimo requisito, cioè il fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, esclude che possa rientrare nel concetto di attività imprenditoriale quella diretta al solo godimento di un bene (in giurisprudenza: Cass. n. 2104/1982).
La giurisprudenza è ferma da tempo nel negare rilevanza, ai fini del riconoscimento della natura imprenditoriale dell'attività produttiva, allo scopo di lucro, affermando che questo concerne il movente soggettivo che induce il soggetto ad esercitare la propria attività (Cass. n. 16612/2008; Cass. n. 16435/2003).
Queste sono le caratteristiche dell’imprenditore.
All’interno della categoria generale (imprenditore), la principale distinzione è quella tra imprenditore commerciale e imprenditore agricolo.
La definizione di imprenditore commerciale è rinvenibile nell’art 2195 c.c. secondo la quale è tale colui che esercita (nei termini di cui all’art 2195 c.c.)
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti
La nozione di imprenditore commerciale comprende, per esclusione, tutte quelle attività che non rientrano nell’attività agricola. Per determinare la natura di un’impresa è, dunque, necessario stabilire in primo luogo se si tratti di un’impresa agricola a norma dell’art 2135 c.c.: se l’attività svolta non può qualificarsi come agricola, neppure per connessione, allora si è di fronte ad un’impresa commerciale alla quale si applicherà lo statuto dell’imprenditore commerciale.
L’elencazione di cui all’art 2195, comma 1 c.c. non ha carattere definitorio ma esaurisce, ai numeri 1 e 2, l’ambito della nozione di imprenditore mediante la previsione delle imprese industriali e di quelle commerciali in senso stretto; le successive previsioni di cui ai numeri 3, 4 e 5 sono mere specificazioni delle categorie generali di cui ai primi due numeri.
In caso di attività avente carattere promiscuo, svolta con un’unica organizzazione, occorre tener conto, ai fini della qualificazione dell’impresa, dell’attività primaria, a meno che l’imprenditore non eserciti una pluralità di attività con organizzazioni autonome e distinte.
Principali conseguenze della qualificazione di imprenditore commerciale sono tre:
a) obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, che non sussiste per l’imprenditore agricolo (art 2136 c.c.): l’iscrizione ha efficacia essenzialmente dichiarativa (tranne per le società di capitali, per cui ha efficacia costitutiva).
b) obbligo di tenuta dei libri e scritture contabili: a differenza del piccolo imprenditore (art 2214, comma 3 c.c.) e dell’imprenditore agricolo (art 2214, comma 1 c.c.), l’imprenditore commerciale ha l’obbligo di tenuta di scritture nelle quali deve registrare le proprie operazioni (c.d. scritture contabili) e di conservare la corrispondenza. Si tratta di un onere per l’ottenimento di determinati benefici e provvidenze contabili. In particolare, l’imprenditore commerciale ha obbligo di tenere regolarmente:
il libro giornale
il libro degli inventari
le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa
Deve, inoltre, conservare in ordine, per ciascun tipo di affare, gli originali della corrispondenza e delle fatture ricevute nonchè copia dei documenti spediti.
c) l’imprenditore commerciale (individuale o collettivo) può subire la procedura di fallimento (rectius, liquidazione giudiziale) nel caso di insolvenza.