I diritti degli animali
La normativa italiana, ormai da tempo, tiene in considerazione e protegge il benessere degli animali, di proprietà e randagi.
Si è registrata una evoluzione nella considerazione degli animali, a poco a poco non più considerati “cose”. Una conferma di ciò è costituita dal principio della impignorabilità assoluta degli animali da affezione o compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini riproduttivi, alimentari o commerciali e degli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli (v. art 514 c.p.c.).
Con la legge n. 189 del 20 luglio 2004 (rubricata “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”), viene introdotto nel codice penale il nuovo Titolo IX-bis (rubricato “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”), con nuove fattispecie di reato.
Con la recente legge di riforma n. 82 del 06 giugno 2025 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2025 e rubricata " Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”), il Titolo IX-bis del codice penale è stato rinominato “Dei delitti contro gli animali”. La legge, entrata in vigore il 1° luglio 2025, è intervenuta su diversi fronti, modificando diverse disposizioni preesistenti (in particolare, inasprendo il trattamento sanzionatorio anche con l’introduzione dell’art 544-septies c.p. sulle circostanze aggravanti) e sanzionando nuove condotte.
Una delle più significative innovazioni della legge del 2025 riguarda la modifica dell’art 4 della legge 201/2010 che punisce il traffico illecito di animali da compagnia. Il nuovo comma 1 dell’art 4 della legge citata sanziona oggi “Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attivita' organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A (rectius: cani e gatti), del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, e' punito con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000”: per l’integrazione della fattispecie è sufficiente la mancanza di uno solo dei requisiti tra l’identificazione individuale o le certificazioni sanitarie (mentre in passato dovevano mancare entrambi i requisiti).
Altra importante novità è il divieto di detenzione di animali da affezione alla catena. In particolare, l’art 10 della legge del 2025 prevede che “1. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro”. Questo intervento mira a garantire migliori condizioni di vita agli animali domestici, promuovendo (con la previsione di una sanzione pecuniaria) un trattamento più dignitoso e rispettoso degli animali.
Altra modifica ha riguardato l’art 727 c.p. che punisce “1. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000” (la pena pecuniaria, prima, era da 1.000 a 10.000 euro: c’è stato, quindi, un aumento del limite minino edittale). La norma prosegue (in questa parte la norma non è stata modificata) prevedendo che “2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”. La norma in esame è stata integrata con un ultimo comma anche dalla riforma del Codice della Strada (legge del 25 novembre 2024, n. 177) prevedendo che “All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno”.
Le prime considerazioni sulla nuova legge non possono che essere positive: in considerazione del fatto che oggi il maggior effetto deterrente è costituito dalla pena pecuniaria, bene ha fatto il legislatore a prevedere un inasprimento delle pene pecuniarie. La stessa modifica del nome del titolo (rubricato non più “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” ma “Dei delitti contro gli animali”) sottolinea un importante cambiamento di prospettiva: gli animali vengono messi al centro delle tutele giuridiche, riconoscendo i loro diritti in modo indipendente dal nostro modo di percepirli.
Ciò detto, anche alla luce delle atrocità che vengono commesse oggi giorno sugli animali, occorrerebbe un inasprimento sanzionatorio ancora maggiore e, ancor prima, una maggiore “educazione” al rispetto del prossimo (animali compresi).