Liceità o meno della registrazione di una conversazione privata senza il consenso dell’interlocutore

Una questione che interessa sempre molto è quella della liceità della registrazione di conversazioni e della possibilità di introdurre legittimamente la detta registrazione nell’ambito di un processo.

Primo punto di riferimento normativo da cui partire nell’analisi del problema è l’art 15 Cost. che sancisce l’inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (principio in parte derogabile in presenza di un atto motivato dell’autorità giudiziaria). Tale norma mira a proteggere due interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili ex art 2 Cost e quello connesso all’esigenza di prevenire e reprimere i reati (vale a dire ad un bene anch’esso oggetto di protezione costituzionale).

La normativa in tema di intercettazioni dà proprio attuazione all’esigenza costituzionale di cui all’art 15 Cost che, pur tenendo in debita considerazione l’inderogabile dovere dello Stato di prevenire e reprimere i reati, prevede l’attuazione di tale dovere nel rispetto di particolari cautele dirette a tutelare l’inviolabilità della libertà e della segretezza delle comunicazioni (bene, quest’ultimo, intimamente connesso alla protezione del nucleo essenziale della dignità umana e al pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali).

Gli artt 266 ss cpp, infatti, fissano i limiti entro i quali è ammessa la ricerca della prova per mezzo dello strumento captativo; stabiliscono i presupposti e le forme dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni; disciplinano lo svolgimento delle operazioni, i modi di acquisizione e conservazione della relativa documentazione; l’utilizzabilità dei risultati in altri procedimenti; disciplinano sanzioni processuali per la violazione delle regole.

Proprio per tali ragioni, è necessario preliminarmente individuare i contenuti della nozione di intercettazione e comprendere cosa, all’opposto, non lo è.

Orientamento giurisprudenziale

La giurisprudenza di legittimità è constante nell’affermare che “le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e segg. cod. proc. pen. consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato. Ne consegue che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione dei contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa (ex plurimis, Sez. 2, n. 40148 del 06/07/2022, Rv. 283977; Sez. 2, n. 12347 del 10/02/2021, Rv. 280996; Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Rv. 225465); nel medesimo senso, si è chiarito che la trascrizione della conversazione intercorsa tra la vittima e l'autore di condotte estorsive ed usurarie, portata a conoscenza delle forze dell'ordine per iniziativa delia stessa persona offesa mediante l'inoltro della chiamata in corso sull'utenza delia polizia, che provveda immediatamente alla sua registrazione tramite l'applicazione cali recorder, costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, utilizzabile in dibattimento quale prova documentale, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 26766 del 06/07/2020, Rv. 279653)”(Cass. Pen., n. 10079/2023). 

Già le Sezioni Unite di Cassazione avevano affermato che “la registrazione di una conversazione tra presenti, anche se eseguita clandestinamente da uno dei partecipanti, non è considerata intercettazione. Si tratta, invece, di una memorizzazione fonica di un fatto storico, che può essere utilizzata anche a fini di prova in un processo(Cass. S.S. U.U., 28.05.2003, n. 36747).

Costante giurisprudenza (v. anche Cass. Pen., n. 24288/2016) afferma come le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitino dell’autorizzazione di cui all’art 267 cpp in quanto non rientranti nel concetto di intercettazione in senso tecnico ma consistono in una particolare forma di documentazione non sottoposta alle limitazioni e alle formalità delle intercettazioni.

E’, dunque, lecito registrare una conversazione (senza che occorra, nemmeno, il consenso dell’altro interlocutore), a condizione che chi registra sia presene e/o comunque partecipi alla conversazione.

Non è possibile, invece, registrare una conversazione tra terze persone. In termini, la Corte di Cassazione afferma che “il reato di interferenze illecite nella vita privata è configurabile nel caso di indebita registrazione, da parte di un coniuge, di conversazioni che, in ambito domestico, l’altro coniuge intrattenga con un terzo” (Cass. Pen., n. 8762/2013).

La giurisprudenza ha ammesso la registrazione di colloqui fra presenti, se mirata a scopi difensivi, indipendentemente dalla pendenza, in quel momento, di un giudizio ad hoc, per esempio:

- un dipendente può registrare una conversazione senza il consenso dell’interlocutore, purché la registrazione sia finalizzata alla tutela di un diritto in sede giudiziaria e il dipendente stesso sia parte della conversazione registrata (Cass., ordinanza n. 24797/2024);

-conversazione tra la vittima e l'autore di condotte estorsive ed usurarie (Cass. Pen., n. 10079/2023). 

Una recente pronuncia della Corte di legittimità sul tema

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 5844 del 5 marzo 2025, è tornata ad occuparsi delle condizioni necessarie affinchè sia ritenuto legittimo registrare una conversazione privata.

·         Il fatto

Ad una dottoressa veniva applicata dalla Commissione Medica di Disciplina dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri una sanzione disciplinare (in specie, la censura) per aver posto in essere una condotta scorretta, in violazione del dovere di rispetto reciproco e fiducia nei confronti del proprio collega. La dottoressa, infatti, aveva registrato senza consenso una conversazione privata, intercorsa con il collega in ambiente e orario di lavoro, allo scopo di utilizzarne il contenuto come prova contro il direttore della Struttura (Unità operativa complessa), da lei denunciato per abuso d’ufficio e omissione di atti d’ufficio commessi in suo danno. La dottoressa proponeva ricorso innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie che, però, respingeva l'impugnazione.

La dottoressa, quindi, ricorreva per Cassazione contro tale dicisione. Con il secondo motivo, la ricorrente ha prospettato la violazione degli artt. 24 Cost, 51 c.p. e 24 D.Lgs 196/2003 -Cod. Privacy (vigente all’epoca dei fatti) per non aver la Commissione considerato che la registrazione di un colloquio fra colleghi, a cui partecipi chi registra, finalizzata ad ottenere prove da utilizzare in sede giudiziaria, non è lesiva del diritto alla riservatezza, seppure realizzata in assenza del consenso dell’interessato, perché necessaria ai fini dello svolgimento delle indagini difensive o, comunque, per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

·         La decisione

La Corte ha accolto le doglianze della ricorrente affermando i seguenti principi:

a) Nell'art 24 Cod. Privacy la violazione del diritto alla riservatezza risulta specificamente scriminata dalla sussistenza del contrapposto esercizio del diritto di difesa (nello stesso senso, si veda oggi il D.Lgs n. 101 /2018 recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del REg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio). L’articolo in esame è applicazione specifica del principio generale di cui all’art 51 c.p., secondo cui l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità;

b) La Commissione centrale, nell’esaminare le ragioni scriminanti addotte dalla incolpata, non si è conformata a un principio di diritto consacrato nella norma dell’art 24 Cod. Privacy, in applicazione del principio di carattere generale di cui all’art 51 c.p., secondo cui non è illecita la violazione del diritto alla riservatezza (cioè, la registrazione di una conversazione tra presenti in mancanza dell’altrui consenso), ove rispondente alle necessità conseguenti al legittimo esercizio del diritto di difesa in giudizio;

c) La scriminante opera a prescindere dalla esatta coincidenza soggettiva tra i conversanti e le parti processuali, purché l’utilizzazione di tale registrazione avvenga solo in funzione del perseguimento di tale finalità e per il periodo di tempo strettamente necessario;

d) Il diritto di difesa non deve ritenersi limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso; non a caso, nel codice di procedura penale, il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art 24 Cost. Sussiste anche in capo a chi non abbia ancora assunto la qualità di parte del procedimento (in termini, Cass. 29.12.2014, n. 27424).

Pertanto, la decisione della Commissione centrale impugnata innanzi alla Corte di legittimità è stata cassata in riferimento al secondo motivo accolto, con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, perché provveda al riesame della impugnazione in conformità ai principi esposti.

 

Avanti
Avanti

Affido super esclusivo