Affido super esclusivo

Con la sentenza n. 32058 del 10.12.2025 la Suprema Corte di legittimità è tornata a dare alcuni chiarimenti in tema di affido super esclusivo, accogliendo parzialmente il ricorso proposto da una madre avverso la decisione della Corte d’Appello che, confermando la pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio, aveva disposto l’affido super esclusivo del figlio al padre.

La Corte, innanzitutto, affronta la questione dell’ascolto del minore e afferma che “…il giudice che deve adottare provvedimenti riguardanti il minore non può decidere senza ascoltare quest'ultimo ove il medesimo sia capace di discernimento, e cioè sia in grado di esprimere una propria opinione sulla questione che lo interessa, a meno che l'ascolto non si riveli contrario all'interesse del minore o manifestamente superfluo. Se il minore ha compiuto dodici anni la capacità di discernimento si presume, se è infradodicenne – com'è nel caso di specie - il giudice deve sentirlo solo se lo ritiene capace di discernimento (con una valutazione che è di merito); tuttavia di fronte ad espressa richiesta di procedere a tale incombente il giudice che decida di non ascoltare il minore infradodicenne deve esplicitarne le ragioni nella motivazione del provvedimento, e laddove esse attengano alla ritenuta assenza di capacità di discernimento, la motivazione della decisione dovrà essere tanto più argomentata quanto più il minore si avvicina all'età che rende l'ascolto obbligatorio (v. Cass. n. 32359/2024 cit.); in mancanza di motivazione (in ordine alla capacità di discernimento o alle altre ragioni ostative previste dall'ordinamento) la decisione è nulla. Pertanto non v'è un obbligo di ascolto del minore infradodicenne né alcuna motivazione è necessaria quando nessuna delle parti chieda di procedere all'ascolto e il giudice non vi provveda”.

Nel caso di specie, il giudice non era obbligato all'ascolto (in quanto minore infradodicenne) e neppure a motivare le ragioni della decisione di non procedervi (poiché non v'era stata alcuna richiesta in tal senso).

La Corte, poi, affronta la censura relativa all’affidamento del minore e, in particolare, alla violazione del dovere di motivazione (per avere la Corte di merito adottato una motivazione apparente, fondata su un acritico recepimento dell’ultima relazione dell’assistente sociale incaricata dall’ente affidatario e senza considerare e motivare a proposito dell’impatto sul minore di una misura -sconsigliata dall’unica CTU effettuata in primo grado e disattesa dalla stessa Corte d’Appello nel proprio decreto provvisorio- che comportava l’allontanamento repentino e drastico dall’ambiente domestico e dalla figura materna con riflessi tanto più gravi alla luce del disturbo di autismo diagnosticato).

La Suprema Corte di legittimità fa una premessa richiamando alcuni precedenti in tema di affidamento super esclusivo.

In particolare, "in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale - posto, per la separazione, nell'art. 155, primo comma, cod. civ. e, per il divorzio, dall'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898-, rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità" (v. Cass. n. 14840/2006, confermata tra le più recenti da Cass. n. 28244/2019, e Cass. n. 27348/2022) …Più di recente (v. Cass.n.9691/2022) sul tema che riguarda l'affido esclusivo e il diritto alla bigenitorialità che attiene all'odierno caso concreto, questa Corte ha affermato che "la violazione del diritto alla bigenitorialità da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio con l'altro genitore (anche ponendo in essere condotte che integrino gravi forme di abuso psicologico) e la conseguente necessità di garantire l'attuazione di tale diritto, non impongono necessariamente la pronuncia di decadenza del genitore malevolo dalla responsabilità genitoriale e l'allontanamento del minore dalla sua residenza, quali misure estreme che recidono ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo con il figlio, essendo necessaria la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale aveva sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita". Ancora più di recente Cass. n. 24876/2025) ha osservato che se l'affido "esclusivo", è fondato sull'obiettivo accertamento della contrarietà dell'esercizio condiviso della bigenitorialità all'interesse del minore non venendo in rilievo in via diretta o indiretta la condotta pregiudizievole di uno dei genitori, in quello c.d. "super esclusivo" …. è richiesto l'accertamento della "contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore di ogni decisione riguardante il minore", dunque "un "quid pluris", costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, ai fini dell'integrazione del requisito di legge", contrarietà all'interesse del minore che – come si legge in motivazione - deve essere radicale, grave e rigorosamente accertata. Invero "(...) Si tratta, in conclusione, di una categoria dai contorni non predeterminati dalla norma nemmeno come clausola generale. Ciò, da un lato, ne consiglia un uso davvero residuale, essendo in gioco la limitazione di un diritto fondamentale ed inviolabile della persona sia del minore che del genitore, ovvero il diritto alla bigenitorialità; dall'altro ne impone un accertamento rigoroso dei presupposti, tenendo conto della maggiore rilevanza del profilo soggettivo nei provvedimenti conformativi della responsabilità genitoriale, quale deve ritenersi anche l'affido super esclusivo, non potendosi escludere dall'esercizio della genitorialità la madre o il padre senza l'accertamento di condotte pregiudizievoli di non modesta entità. Ciò perché, ove le gravi difficoltà di esercizio della bigenitorialità rivestano, all'esito di rigoroso accertamento, carattere oggettivo, c'è lo strumento normativo dell'affido esclusivo che non conservi al genitore non affidatario le decisioni di maggior interesse e ben può essere modulato dal giudice del merito con riferimento a conflittualità, lontananza (...) e atteggiamento del minore".

Alla luce di tutto ciò, la Suprema Corte ritiene che “non sia evincibile, in quanto non motivato, per quale ragione secondo il giudice di secondo grado fosse da ritenersi corrispondente al preminente interesse del minore un affido "super esclusivo" al padre con collocamento presso il medesimo e conseguente assegnazione della casa coniugale e degli arredi ovvero non solo uno sradicamento netto e repentino del minore dal contesto di vita fino a quel momento conosciuto, ma l'imposizione della convivenza con una figura parentale a proposito delle cui capacità genitoriali e del cui rapporto affettivo in concreto esistente con il bambino lo stesso giudice nulla dice, laddove ciò che era chiamato a fare, a fronte dell'impugnazione del provvedimento di prime cure - inizialmente disatteso proprio nell'interesse del minore e del suo equilibrio psicoaffettivo come consigliato dalla CTU e dai servizi territoriali – era proprio dar conto della ragione per cui, invece, ciò corrispondesse proprio a quel preminente interesse …se la norma dell'art. 337 quater c.c. sull'affidamento esclusivo - unico parametro normativo certo - al primo comma, impone che venga indicata e riempita di contenuti la contrarietà all'interesse del minore del regime dell'affido condiviso, a maggior ragione un regime quale quello confermato e nel contesto specifico di questo minore, non poteva essere disposto sulla base di un accertamento così gravemente carente sulla contrarietà oggettiva all'interesse del minore, non esplorato minimamente sotto il profilo delle conseguenze della mancanza di una delle due figure genitoriali e soprattutto di quella che fino a quel momento aveva costituito il principale punto di riferimento affettivo e di cura (pur con tutti le disfunzionalità anche gravi emerse nell'istruttoria), tanto che la stessa CTU - con valutazione non contestata dal giudice di merito di secondo grado che, anzi, inizialmente ne ha seguito le conclusioni - aveva decisamente ritenuto disfunzionale un collocamento diverso da quello presso la madre pur in un regime di affido del minore all'ante comunale e ai servizi sociali competenti”.

Conclusioni

Con la sentenza in commento la Suprema Corte di legittimità chiarisce che il regime dell’affido super esclusivo debba avere necessariamente carattere residuale dal momento che comporta una limitazione di un diritto fondamentale ed inviolabile della persona (sia del minore che del genitore), cioè il diritto alla bigenitorialità. Proprio per tale motivo, in materia di affidamento super esclusivo è necessario un accertamento rigoroso dei presupposti di operatività (non potendosi escludere dall'esercizio della genitorialità la madre o il padre senza l'accertamento di condotte pregiudizievoli di non modesta entità).

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