Fisco e accessi ai conti correnti: nuova pronuncia della Corte Europea dei diritti dell’uomo

La Corte EDU, con la recente sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia del 08.01.2026, ha pronunciato una condanna nei confronti dello Stato italiano, chiarendo che l’accesso ai dati bancari (conti, movimenti, operazioni) per finalità di verifica fiscale costituisce una significativa interferenza nella vita privata ai sensi dell'art 8 CEDU ed evidenziando l’assenza, nell’ordinamento italiano, di un sistema di garanzie idoneo a prevenire arbitrarietà ed abusi. Pertanto, la Corte  EDU ha sottolineato la necessità di riformare la Disciplina interna in materia di accesso e verifica dei dati bancari dei contribuenti da parte delle autorità tributarie.

Questa nuova pronuncia si inserisce nel filone giurisprudenziale di altre pronunce (sentenza Italgomme pneumatici Srl e altri c. Italia -Corte EDU del 06.02.2025 e sentenza Agrisud 2014 Srl and Others v. Italy -Corte EDU dell’11.12.2025) che, parimenti, hanno censurato la normativa italiana sugli accessi fiscali.

Il fatto

La vicenda riguarda l’acquisizione e l’esame dei dati bancari dei ricorrenti da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito di procedimenti di accertamento tributario. I ricorrenti hanno lamentato l’eccessiva ampiezza del potere discrezionale attribuito all’amministrazione, l’assenza di una vaglio giurisdizionale ex ante o ex post e la mancanza di garanzie procedurali idonee a prevenire gli abusi.

La decisione della Corte EDU

La Corte, dopo aver analizzato la disciplina e la giurisprudenza inerente i controlli fiscali, arriva ad affermare i seguenti principi:

I dati bancari sono dati personali e rientrano nella nozione di “vita privata”; conseguentemente, l’accesso ai conti da parte dell’amministrazione fiscale costituisce interferenza ai sensi dell’art 8 CEDU;

- come già affermato in altre pronunce, la Corte ribadisce che una interferenza nella vita privata è legittima e consentita se soddisfa i requisiti convenzionale e, cioè:

1) occorre una base normativa nel senso che l’ingerenza deve essere prevista da una legge accessibile e prevedibile;

2) deve perseguire un obiettivo legittimo (nel caso di specie la lotta all’evasione fiscale e la tutela dell’interesse fiscale);

3) deve essere accompagnata da garanzie idonee contro gli abusi

- nel caso di specie, sebbene l’accesso ai dati fiscali abbia una base legale (v. Artt. 51 DPR 633/1972 e 32 DPR 600/1973), la normativa italiana consente l’accesso ai dati bancari mediante formule molto ampie che non consentono di definire in modo chiaro e preciso le condizioni per l’attivazione, i limiti dell’acquisizione né l’ampiezza del perimetro informativo. Una base normativa così generica non risponde al livello di legalità richiesto dalle fonti sovranazionali. Le circolari amministrative, pur essendo in astratto idonee a precisare le condizioni per l’esercizio del potere, sono prive di efficacia vincolante in concreto (nella prassi, in effetti, l’autorizzazione all’accesso non deve nemmeno essere motivata: se manca un obbligo motivazionale, diventa poi impossibile verificare che l’Amministrazione abbia rispettato criteri e limiti indicati in fonti di rango inferiore)

- anche sotto il profilo dei rimedi interni, emerge un’altra grande criticità del sistema dal momento che il contribuente non può impugnare autonomamente l’autorizzazione all’accesso bancario (atto endoprocedimentale, come tale non impugnabile autonomamente): può solo impugnare l’avviso di accertamento (quindi, spesso, molto tempo dopo)

- nessuno dei rimedi prospettati consente, dunque, un controllo effettivo, tempestivo e sostanziale sulla legittimità dell’accesso ai dati bancari da parte dell’autorità fiscale, nonostante questo comporti una ingerenza nella “vita privata” ex art 8 CEDU.

Conclusioni

La sentenza commentata è stata adottata ai sensi dell’art 46 CEDU, così imponendo allo Stato italiano di adottare misure generali e strutturali volte a sanare il problema riscontrato. In effetti, alcune misure sono già state adottate. Il legislatore italiano ha già modificato il sistema dei controlli fiscali con l’art 13bis D.L. 84/2025: la norma modifica l’art 12 Statuto Contribuente che oggi sancisce “Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso”. Occorre introdurre regole più specifiche e dettagliate al fine di meglio delimitare il potere dell’Amministrazione e di garantire un controllo giudiziario o indipendente che sia effettivo (che sia disponibile in tempi ragionevoli).

 

 

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