La comunione e la separazione dei beni

Il regime patrimoniale legale dei coniugi, in mancanza di diversa convenzione, è quello della comunione legale (art 159 c.c.). Di conseguenza, di fronte ai terzi (e, in particolare, di fronte ai creditori), il regime della separazione sarà opponibile solo in quanto la relativa convenzione risulti annotata a margine dell’atto di matrimonio mentre nessuna pubblicità è prevista per il regime della comunione (derivando esso direttamente dalla legge).

Ciò vale per i matrimoni contratti dopo il 20 settembre 1975; per quelli precedenti, salvo volontà manifestata anche unilateralmente da ciascun coniuge entro un biennio, poi prorogato fino al 15 gennaio 1978, la comunione opera solo per i beni acquistati dopo la suddetta data.

·         La comunione dei beni

1)      Come si costituisce: in mancanza di diversa convenzione, si costituisce ex lege al momento del matrimonio. In sostanza, è il regime che si insatura automaticamente al momento dell’acquisto del bene (cd. Comunione immediata).

2)      Caratteristiche della comunione:

- è derogabile, nel senso che non è obbligatoria (art 210 e 215 c.c.);

- è dinamica, nel senso che modifica il suo oggetto ad ogni acquisto di bene non personale;

- non investe l’universalità dei beni dei coniugi, rimanendone esclusi i beni personali;

- è vincolata, nel senso che ciascun coniuge può chiedere la divisione solo dopo lo scioglimento e non può disporre da solo dei beni, nemmeno pro-quota (i coniugi, infatti, non sono titolari di una quota ideale -come accade  nella comunione ordinaria-).

3)      Tipologie di beni rientranti nella comunione dei beni:

-i beni che divengono oggetto della comunione (contitolarità) dei coniugi fin dal loro acquisto (cd. Comunione immediata);

-i beni che cadono in comunione solo se sussistenti al momento dello scioglimento della comunione (cd. Comunione de residuo);

Vi sono poi i beni che rimangono in ogni caso di titolarità esclusiva del singolo coniuge.

In particolare:

-beni oggetto della comunione immediata ex art 177, comma 1 c.c.: sono beni che cadono automaticamente in comunione. Si tratta, in particolare:

a)      degli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio (es. i mobili di casa acquistati dai coniugi insieme o separatamente; l’auto, l’eventuale appartamento ecc);

b)      delle aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;

c)      degli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi i coniugi ma appartenenti ad uno di essi prima del matrimonio.

- beni oggetto della comunione de residuo: sono i beni che residuano al momento dello scioglimento della comunione legale. Si tratta, in particolare:

a)      dei frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi (art 177, comma 1, lett. b c.c.);

b)      dei redditi e proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi (art 177, comma 1, lett. c c.c.), consistenti in beni mobili, specie denaro o diritti di credito verso terzi. Sul punto occorre rilevare che tali beni possono essere consumati a piacimento, anche per fini personali, osservati però i diritti e doveri reciproci dei coniugi e i doveri verso i figli (artt. 143 e 147 c.c.);

c)      dei beni destinati all’esercizio di un’impresa costituita da uno dei coniugi (e da lui esclusivamente gestita) dopo il matrimonio e degli incrementi di un’impresa di uno dei due coniugi costituita prima del matrimonio (art 178 c.c.).

Restano, invece, esclusi dalla comunione e rimangono “beni personali” di ciascun coniuge (art 179 c.c.):

a)      i beni di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio (lett. a);

b)      i beni acquistati dal coniuge successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione in suo favore, salvo che siano espressamente attribuiti alla comunione (lett. b);

c)      i beni di uso strettamente personale del coniuge (ad esempio, gli abiti o la cappella funeraria) e i loro accessori (lett. c);

d)      i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione (in tal caso, si applica il predetto art 177 c.c.) (lett. d);

e)      i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa (lett. e) ma non l’indennità di accompagnamento;

f)       i beni acquisti con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o col loro scambio, purchè sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto (cd beni personali per surrogazione) (lett. f).

L’acquisto di un bene immobile o di un mobile registrato è escluso dalla comunione quando a tale esclusione consenta l’altro coniuge partecipando all’acquisto e confermando che si tratta di una delle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) (cd. Rifiuto del coacquisto ex art 179, comma 2).

4)      Amministrazione dei beni della comunione: occorre distinguere:

a)      Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti separatamente da ciascun coniuge (basta la firma di uno solo);

b)      Gli atti di straordinaria amministrazione devono esser compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi. Conseguentemente per atti come la stipula di contratti di locazione, affitto o comodato o per atti di vendita di beni oggetto della comunione, occorre la firma congiunta di entrambi i coniugi.

5)      Creditori: altro aspetto importante attiene alla responsabilità per gli eventuali debiti. I beni della comunione rispondono direttamente (art 186 c.c.):

a)      Per tutti i pesi ed oneri di carattere reale gravanti su di essi al momento dell’acquisto (si pensi a una ipoteca);

b)      Per le obbligazioni contratte separatamente dai coniugi ma nell’interesse della famiglia (si pensi alle spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione ed educazione dei figli);

c)      Per le obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi, pur al di fuori di ogni finalità familiare (si pensi al caso di due coniugi che concedano congiuntamente una fideiussione in favore di un amico).

Quanto alle obbligazioni contratte separatamente dai coniugi, i beni della comunione rispondono sussidiariamente per le obbligazioni contratte (anche precedentemente al matrimonio) dai coniugi separatamente, per interessi estranei alla famiglia (in questo caso, i creditori devono soddisfarsi prima di tutto sui beni personali del coniuge-debitore; in caso di insufficienza i creditori possono aggredire anche i beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato) (art 189 c.c.).

6)      Scioglimento della comunione: ex art 191 c.c. la comunione si scioglie per le seguenti cause:

a)      Morte di uno dei due coniugi;

b)      Fallimento di uno dei due coniugi;

c)      Annullamento del matrimonio, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d)      Separazione personale;

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In alternativa al regime patrimoniale della comunione legale (che si instaura automaticamente se i coniugi nulla dicono) vi è il regime della separazione dei beni.

1)      Come e quando si sceglie tale regime: I coniugi possono optare per tale regime patrimoniale con una convenzione matrimoniale (prima o dopo il matrimonio) o nell’atto di celebrazione del matrimonio (purchè trascritto, se religioso).

2)      Caratteristiche della separazione dei beni:

- scegliendo tale regime patrimoniale, ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Ciascun coniuge può provare con ogni mezzo, nei confronti dell’altro, la proprietà esclusiva del bene. Se nessuno riesce a provare la proprietà esclusiva, i beni sono di proprietà indivisa per pari quota (art 219 c.c.);

- maggiore flessibilità nelle scelte economiche della famiglia, anche sotto il profilo fiscale e proprio per tali motivi viene oggi scelto in netta prevalenza rispetto alla comunione ed è preferito da chi svolge un’attività di lavoro autonomo (in particolare per i casi in cui il conto personale è lo stesso di quello dell’attività);

- la scelta di tale regime patrimoniale, peraltro, non impedisce di acquistare in comunione uno o più beni specificamente individuati senza alcuna limitazione.

3)      Amministrazione dei beni in regime di separazione:

ciascun coniuge ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo. In forza di procura, uno dei due coniugi può amministrare anche i beni dell’altro (con o senza obbligo di rendiconto dei frutti). Se, però, il coniuge amministra nonostante l’opposizione dell’altro, egli risponderà per i danni e per la mancata percezione dei frutti da parte dell’opponente (art 217 c.c.).

Conclusioni

Il regime patrimoniale legale dei coniugi, in mancanza di diversa convenzione, è quello della comunione dei beni.

In alternativa, i coniugi possono optare innanzitutto per il regime della separazione dei beni.

Mediante atto pubblico i coniugi possono anche accordarsi per la costituzione di un “fondo patrimoniale”, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia (art 167 c.c.: beni cd “destinati”) oppure possono accordarsi per dar luogo a una “convenzione matrimoniale” (art 162 c.c.).

Il legislatore ha infatti previsto che i coniugi possono stabilire di disciplinare diversamente (senza disapplicare in radice) il regime della comunione, dando così luogo a una comunione “convenzionale” (che amplia lo spazio dell’autonomia negoziale delle parti). In concreto, la stipulazione dei coniugi in tal senso può mirare soprattutto a ricomprendere nel regime della comunione anche beni “personali” (in particolare, quelli di cui i coniugi erano titolari prima del matrimonio) ad eccezione di quelli che comunque non possono far parte della comunione (art 179, lett c), d), e) c.c.) ovvero far cadere nella comunione immediata tutti i redditi, comunque prodotti, di pertinenza individuale di ciascun coniuge (e che sarebbero oggetto, in quanto proventi, della comunione de residuo): art 177, comma 1 lett. c) c.c.).

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La carta del docente di cui all’art 1, comma 121 e 124 della Legge n. 13 luglio 2015, n. 107