Ferie non godute
Della problematica delle ferie non godute da parte dei docenti non di ruolo si è già trattato.
Facciamo il punto della situazione ad oggi, anche nell’ottica delle tutele spettanti ai docenti.
Breve inquadramento
La tematica delle ferie non godute, in particolare da parte dei docenti a T.D. con scadenza al 30.06, è stata al centro di importanti pronunciamenti giurisprudenziali negli ultimi anni.
Anche il Ministero dell’Istruzione e del Merito è intervenuto con una nota esplicativa del 27 marzo 2025, fornendo agli Uffici Scolastici chiarimenti relativamente alla possibilità di monetizzare le ferie non godute da parte del personale docente con contratto a tempo determinato, anche alla luce della giurisprudenza formatasi sul tema.
Quadro normativo di riferimento
L’art 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012, conv. con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha cristallizzato l’obbligo di fruizione delle ferie da parte del personale appartenente alla pubblica amministrazione (la ratio della previsione sta nelle superiori esigenze di contenimento della spesa pubblica e, segnatamente, nell’inibizione della cd monetizzazione delle ferie non godute in costanza di rapporto di lavoro che, quindi, non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi).
La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha novellato (con l’art 1, commi 54, 55, 56) il predetto art 5, comma 8 del D.L. cit., inserendo una disciplina derogatoria in favore del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato prevedendo, in particolare, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la possibilità di liquidare economicamente i giorni di ferie non fruibili.
In particolare, in forza dell’art 1, comma 54 della predetta legge, il personale docente (senza distinzione tra docenti a termine e docenti a T.I.), fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
In sostanza, con l’entrata in vigore dell’art 1, comma 54 della legge 228/2012 per tutto il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale (modellata su quella già prevista dall’art 13, comma 9 del CCNL Scuola 2006/2009) ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
Orientamenti giurisprudenziali
La Corte di Cassazione, con le pronunce n. 14268/2022 e n. 16715/2024, ha stabilito che i docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative). La Suprema Corte di legittimità ha stabilito che il docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
Alla base di questo orientamento giurisprudenziale vi è l’interpretazione della normativa interna (in particolare, dell’art 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012) in senso conforme alla normativa sovranazionale (in particolare, all’art 7, par. 2 della Direttiva 2003/88/CE) che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione, non consente la perdita automatica del diritto (sociale fondamentale) alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro nella condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. lavoro, ordinanza n. 14268 del 05.05.2022).
In sostanza, se il docente non presenta domanda di ferie e, al contempo, non riceve alcuna comunicazione scritta da parte del DS che lo inviti a farlo, il docente ha diritto a richiedere la monetizzazione delle ferie non godute.
E’ responsabilità del DS fornire al docente un duplice avviso scritto:
- Deve ricordargli della necessità di presentare esplicita richiesta di ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
- Deve specificare che, in assenza di tale richiesta, non avrà diritto né alle ferie né all’indennità sostitutiva.
Oggi molti DS si stanno adeguando alla procedura attraverso circolari che però devono contenere l’avviso chiaro che il mancato utilizzo delle ferie avrebbe comportato la perdita delle ferie e dell’indennità (se questo avviso manca o, comunque, se non è chiaro il docente non perde il diritto all’indennità sostitutiva)
Cosa si può ottenere con il ricorso
Il docente può presentare ricorso innanzi al giudice del lavoro al fine di recuperare circa 1000-1500 euro per ogni anno scolastico a titolo di ferie non godute. L’importo varia a seconda della durata del contratto, del numero di giorni maturati e della retribuzione giornaliera prevista.
Chi può presentare il ricorso
I docenti di ruolo o precari che hanno stipulato negli ultimi anni contratti a termine (fino al 30.06). Si ricorda che l’indennità è dovuta laddove il docente non abbia richiesto le ferie e solo in mancanza dell’informativa espressa e chiara del DS (spettando a questi l’onere probatorio di aver assolto al proprio obbligo).
Si richiede ai docenti interessati al ricorso in discorso di prestare grande attenzione al fatto di non aver effettivamente richiesto le ferie e al fatto che sia mancata l’informativa da parte del DS (per evitare una eventuale condanna alle spese).
Conclusioni
Se un docente non presenta domanda di ferie e, al contempo, non è messo nella condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (non ricevendo alcuna comunicazione scritta da parte del DS che lo inviti a farlo, pena la perdita del diritto alle ferie e dell’indennità), il docente può agire innanzi al giudice del lavoro chiedendo la monetizzazione delle ferie non godute
Ove possibile, anche in questa ipotesi risulta conveniente procedere con ricorsi cumulativi (che riuniscono diversi docenti) al fine di dividere tra tutti i ricorrenti le spese di giustizia.