La carta del docente di cui all’art 1, comma 121 e 124 della Legge n. 13 luglio 2015, n. 107

Si è già fatto cenno alla problematica della corresponsione dell’importo di cui alla carta del docente per i docenti a tempo determinato.

Facciamo il punto della situazione ad oggi, anche nell’ottica delle tutele spettanti ai docenti.

Breve inquadramento

Sul tema della carta del docente si è sviluppato un ampio dibattito (soprattutto giurisprudenziale) e, ormai, è pacifico che la predetta indennità spetti anche ai docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato con scadenza 30 giugno.

In termini, meritano di esser menzionate

- la sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18.05.2022 n. 450 che ha riconosciuto il diritto dei docenti precari di beneficiare della Carta pur in mancanza di un dato normativo a riguardo e, anzi, con disapplicazione delle norme di diritto interno in conflitto con il principio di non discriminazione del personale a T.D.;

- nel solco segnato da questa pronuncia si colloca la sentenza della Corte di Cassazione, n. 29961/2023 con cui è stato riconosciuto il diritto dei docenti precari (con contratto al 30.06 o al 31.08) a beneficiare della carta docenti;

- diverse sono state anche le pronunce dei giudici di merito le quali si sono richiamate agli illustri precedenti;

- la sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. X, 03.07.2025 n. 268 (causa C-268/2024 Lalfi) si pone a chiusura del percorso giurisprudenziale che ha progressivamente esteso il diritto all’emolumento in un’ottica di non discriminazione del trattamento del personale docente a T.D., fino ad attribuirlo anche al personale non di ruolo che abbia prestato servizio con contratti cd di “supplenza breve”.

A livello normativo, merita di esser menzionato il D.L. n. 127/2025, conv. In Legge n. 164/2025 che ha esteso l’ambito soggettivo al personale docente con contrati di supplenza fino al termine delle attività didattiche.

Cosa si può ottenere con il ricorso

Ai docenti non di ruolo cui non sia stato riconosciuto tempestivamente il beneficio e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano ancora interni al sistema delle docenze scolastiche (perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo), spetta l’adempimento in forma specifica per l’attribuzione della Carta Docenti (per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione).

Ai docenti non di ruolo cui non sia stato riconosciuto tempestivamente il beneficio e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano invece fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), spetta il risarcimento per i danni allegati e rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa da parte del giudice del merito.

In sostanza, in forza del predetto pronunciamento, il personale precario mantiene il proprio diritto alla carta fino a quando resta all’interno del sistema scolastico; diviene, invece, titolare di un diritto al risarcimento del danno nel momento in cui fuoriesce dal sistema scolastico.

Quali sono le tutele per i docenti a tempo determinato cui non è stato riconosciuto l’emolumento

Il personale docente a tempo determinato potrà agire innanzi al giudice del lavoro (per la condanna del MIM alla corresponsione dell’emolumento o, a seconda dei casi, per il risarcimento del danno).

Alla luce del contesto normativo e giurisprudenziale, il ricorso può esser presentato dai Docenti con contratti a tempo determinato (supplenze annuali al 31/8 o fino al 30/6) negli ultimi 5 anni scolastici (essendoci un termine di prescrizione quinquennale).

In considerazione di un dictum della Corte di Cassazione, sentenza 29961/2023 (che afferma “In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione di carriera al passaggio di ruolo; la retribuzione nei mesi estivi; l’idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell’anno di prova) che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso di “annualità” di una “didattica”) e di quanto affermato anche nella pronuncia della Corte di Giustizia UE, sez. X, 03.07.2025 n. 268 (causa C-268/2024 Lalfi) (che riconosce il diritto dei supplenti brevi: escluderli viola la Direttiva UE 1999/70/CE), anche i supplenti brevi e saltuari possono presentare ricorso. Tale tipologia di ricorrenti potrà esser inserita in ricorso a parte (se vi sono ricorrenti in numero sufficiente).

Conclusioni

Se a un docente a tempo determinato non è stato corrisposto l’emolumento di cui alla Carta del docente, sarà possibile agire giudizialmente innanzi al giudice del lavoro per ottenere l’accredito (o, a seconda dei casi, il risarcimento del danno).

Ove possibile, è certamente conveniente procedere con ricorsi cumulativi (che riuniscono diversi docenti) al fine di dividere tra tutti i ricorrenti le spese di giustizia.

Anche dopo l’ottenimento di una sentenza favorevole, potrebbe protrarsi l’inerzia del MIM. In tali casi, occorrerà procedere con un giudizio di ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza.

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