Il genitore collocatario può trasferirsi con il figlio in un’altra città?

Ai sensi dell’art 337-ter c.c., le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla scelta della residenza abituale del minore (oltre che all’istruzione, all’educazione, alla salute) devono essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. Ai sensi dell’art 316 c.c. i genitori di comune accordo stabiliscono la residenza naturale del minore. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all’istituto scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori può ricorrere al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

La residenza dei figli minori costituisce, indubbiamente, una questione di maggior interesse che rientra tra le decisioni che devono necessariamente essere assunte congiuntamente dai genitori.

·         Conseguenze al trasferimento arbitrario (compiuto da parte di un genitore senza il consenso dell’altro) della residenza del figlio

Costituisce un atto illecito e sanzionabile sul piano civile ai sensi dell’art 473bis.39 c.p.c. (in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d’ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente, ammonire il genitore inadempiente; applicare una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza o per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento; condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria; condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro coniuge o, anche d’ufficio, del minore); sul piano penale, poi, è in astratto configurabile il delitto di sottrazione di minore ex art 574 c.p. (in termini, Cass. Pen., n. 33452/2014 afferma che “la condotta posta in essere dall'imputata non solo abbia impedito all'altro coniuge, per un arco temporale rilevante, l'esercizio delle diverse manifestazioni della potestà genitoriale, estromettendolo dalle scelte fondamentali riguardanti l'esistenza della figlia e mettendolo in condizioni di non poter mantenere con lei consuetudini e comunanza di vita, ma abbia anche determinato, al di fuori di situazioni imprevedibili e di carattere cogente, un improvviso stravolgimento del normale contesto di vita in cui la minore si trovava inserita. Entrambi i coniugi, infatti, sono contitolari dei poteri-doveri disciplinati dall'art. 316 cod. civ., ma affinchè la condotta di uno di essi possa integrare l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 574 c.p., è necessario che il comportamento dell'agente porti ad una globale sottrazione del minore alla vigilanza dell'altro genitore, sì da impedirgli l'esercizio della funzione educativa ed i poteri inerenti all'affidamento, rendendogli impossibile l'ufficio che gli è stato conferito dall'ordinamento nell'interesse del minore stesso e della società (Sez. 6, n. 7836 del 08/04/1999, dep. 16/06/1999, Rv. 214761; Sez. 5, n. 37321 del 08/07/2008, dep. 01/10/2008,Rv.241637; Sez. 6, n. 22911 del 19/02/2013, dep. 27/05/2013, Rv.255621)”.

·         La questione

 

In sede di separazione o divorzio o regolamentazione delle condizioni di affidamento e visita dei figli, il giudice regolamenta i vari aspetti relativi alla prole, compreso il collocamento. Può capitare, però, che il genitore cd “collocatario”, dopo il provvedimento del giudice, manifesti l’intenzione o la necessità di cambiare residenza e trasferirsi.

In casi come questo, si contrappongono interessi diversi quale il diritto alla bigenitorialità (del figlio, innanzitutto, ma anche diritto – dovere di entrambi i genitori) e il diritto di trasferire liberamente la propria residenza e luogo lavorativo.

Alla luce del citato dato normativo, è chiaro che il genitore collocatario non possa trasferirsi con il figlio, anche se per motivi di lavoro, senza il consenso dell’altro genitore. In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice. Il genitore che intenda trasferirsi altrove con il figlio dovrà rivolgersi al giudice ex. art 473bis.38 c.p.c. (trattandosi di controversia in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale).

·         Soluzione della questione

Ogni decisione riguardante il figlio (anche l’eventuale trasferimento dello stesso) deve sempre considerare prioritariamente l’interesse del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori (il cd best interest del minore e, quindi, innanzitutto il suo diritto alla bigenitorialità).

La valutazione del giudice è funzionale all’interesse del figlio con il primario scopo di limitare il più possibile il deterioramento del legame con il genitore non collocatario.

Il Tribunale di Milano, con sentenza dell’11.06.2014 ha indicato i criteri cui deve ispirarsi il giudice nel dirimere una controversia insorta tra i genitori affidatari della prole laddove uno di essi intenda trasferire altrove la residenza propria e quella del figlio. Tali criteri sono i seguenti:

1)      le motivazioni del trasferimento: devono corrispondere a effettive esigenze (lavorative o affettive) che siano meritevoli di tutela. Il trasferimento non può esser richiesto per soddisfare bisogni superficiali o narcisistici o in vista di più remunerative chances di lavoro;

2)      i tempi e le modalità di frequentazione del figlio con il genitore non collocatario: il trasferimento non deve compromettere il diritto del figlio a mantenere rapporti con il genitore non collocatario il quale non potrà esser chiamato a stravolgere le proprie abitudini di vita o affrontare costi economici sproporzionati rispetto ai propri redditi;

3)      le relazioni consolidate del figlio con entrambi i genitori (e i rispettivi nuclei familiari) e amici;

4)      le caratteristiche dell’ambiente familiare in cui il genitore collocatario intende trasferirsi rispetto a quelle dove si trova il minore e la distanza dal luogo in cui si trova il genitore non collocatario: si pensi alla diversità linguistica, di cultura, di organizzazione sociale e scolastica;

5)      l’impatto del trasferimento sulla psiche del minore (in considerazione della sua età e del suo bisogno di stabilità ambientale, relazionale, emotiva e psicologica);

6)      l’età del minore e la sua volontà di trasferirsi.

Questi criteri saranno tutti considerati dal giudice chiamato a valutare la richiesta di trasferimento del genitore collocatario.

Anche l’effettiva distanza tra il luogo di residenza attuale e quella del luogo del trasferimento ha rilievo (maggiore è la distanza e minore è la concreta possibilità per il figlio di frequentare con regolarità il genitore non collocatario). Questo aspetto può incidere notevolmente sui tempi e modalità di frequentazione del figlio con il genitore non collocatario.

La Corte di legittimità, infatti, ha ritenuto che “il trasferimento dei tre figli in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del padre non potrà non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore coi figli nonostante al primo sia stata riconosciuta la "facoltà di vederli e tenerli quando desidera". Infatti, la Corte di merito non ha valutato quella considerevole distanza tra le due città che non consente frequentazioni giornaliere, se non della durata di poche ore, ma al contrario solo visite di più giorni, data la notevole durata del viaggio. Tenendo poi conto che i figli frequentando la scuola, corsi sportivi, palestra, etc., non possono certo assentarsi troppo tempo dalla città di residenza, quantomeno nel lungo periodo scolastico, senza individuare idonee compensazioni. Il trasferimento potrebbe configurare una violazione del diritto alla bigenitorialità” (Cass. 12282/2024).

·         Conclusioni

In conclusione, ogni valutazione (dei genitori, innanzitutto, ma anche del giudice) dovrà esser improntata al superiore interesse del minore.

E’ indubbio che ogni persona abbia il diritto di muoversi liberamente e di scegliere il luogo della propria residenza al fine di realizzare le proprie aspirazioni (lavorative, affettive).

Laddove si sia in presenza di figli, però, occorrerà bilanciare i diritti di ciascun genitore con l’interesse superiore dei figli.

Si ritiene, conseguentemente, che a parità di condizioni lavorative il genitore collocatario dovrà ragionevolmente optare per il lavoro nel luogo di residenza dell’altro genitore.

Analogamente, l’eventuale desiderio del genitore collocatario di trasferirsi altrove al fine di ricongiungersi con la nuova persona frequentata andrà valutato alla luce e in considerazione di tutti i criteri evidenziati dalla giurisprudenza; il diritto alla realizzazione personale (in tutti i suoi profili, lavorativi, affettivi) dovrà esser bilanciato con il diritto del figlio a frequentare anche l’altro genitore e con il diritto di quest’ultimo a esser partecipe nella vita del figlio.

Avanti
Avanti

Riforma canili 2026 (Decreto del Ministero della Salute del 14.02.2025)