Differimento facoltativo della pena per madri detenute di prole infra triennale

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in Legge 09 giugno 2025, n. 80, il differimento della pena a favore di donna incinta o di madre di bambino sotto l’anno di età è divenuto da obbligatorio a facoltativo (art 147, comma 1, num. 3 c.p.) ed è stata prevista la possibilità di differire la pena anche a favore di madre di prole di età superiore all’anno e inferiore ai tre anni (art 147, comma 1, num. 3bis c.p.).

Nei casi predetti, ai sensi dell’art 147, comma 5 c.p., l’esecuzione della pena non può essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tal caso, l’esecuzione può (e nell’ipotesi disciplinata al predetto num. 3, deve) avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM).

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 18 giugno 2026, n. 25435, ricostruisce il quadro normativo del sistema dell’esecuzione penale relativo ai detenuti genitori di figli minori affermando che

“prevede una serie di disposizioni volte a tutelare il superiore interesse del minore in tenera età, più volte riconosciuto dalla Corte costituzionale, "a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione" (sent. n. 31 del 2012 e n. 239 del 2014). A tale interesse, di rango elevato, il legislatore non ha fornito tutela assoluta, tale da sottrarlo ad ogni possibile bilanciamento con esigenze di esecuzione della pena e difesa sociale, potendo "restare recessivo di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine", la cui consistenza, tuttavia, deve essere verificata dal giudice in concreto, con valutazione complessiva che tenga conto delle diverse situazioni. (Corte cost. n. 239 del 2014)”.

Il giudice di sorveglianza cui viene sottoposta un’istanza di differimento della pena è, pertanto, chiamato ad operare un bilanciamento concreto tra le esigenze di difesa sociale e la tutela del minore a crescere in un ambiente extracarcerario.

In particolare, la Corte afferma che

“Anche a seguito della novella è, dunque, rimasto inalterato il dovere del giudice, a fronte di una istanza di differimento di detenuta madre di prole di età superiore all'anno ma inferiore ai tre anni, di operare un bilanciamento tra le esigenze di difesa sociale e la tutela del minore. Anzi, l'espresso divieto di rinvio della pena in presenza di "una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti", contribuisce a chiarire, anche rispetto al precedente testo normativo, a quali condizioni l'interesse del minore debba risultare recessivo, ai sensi del comma 5, di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine.

Occorre quindi che la sussistenza e la consistenza delle esigenze di protezione della collettività venga verificata in concreto, evidenziando in termini positivi, senza il ricorso a formule generali, da quali elementi emerga la "situazione di pericolo" richiamata dalla norma e fino a che punto possano sacrificare le esigenze del minore”.

Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto la motivazione dell’ordinanza sul punto del tutto apparente: non vi è stata alcuna specificazione degli indici significativi della “elevata pericolosità” della madre né tanto meno sono specificate le esigenze di “eccezionale rilevanza” che, a norma dell’art 147, comma 5 c.p., precludono la concessione del differimento facoltativo.

L’ordinanza, pertanto, è annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza affinché provveda a un rinnovato esame dell’istanza in ordine all’esistenza del concreto “pericolo di “eccezionale rilevanza” di commissione di ulteriori reati da parte della condannata, stabilendo se l’interesse del minore a vivere e crescere fuori dall’ambiente carcerario possa essere sacrificato ovvero si possano individuare delle forme di contenzione (come la detenzione domiciliare con strumenti di controllo a distanza) o altre prescrizioni, idonee a bilanciare tale interesse con la tutela della collettività.

 

PRECEDENTI di interesse

Corte Cost., 22.10.2014, n. 239

Cass. Penale sez. I, 04.12.2025, n. 39550

 

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