Danno parentale della compagna e del neonato

L’ordinanza della Cass. Civ., sez. III, ord. 20 luglio 2026, n. 23544 torna sul tema del danno parentale per la perdita del compagno / padre.

Il caso

La Corte d’Appello di Perugia confermava la decisione con cui il giudice di primo grado accertava il carattere pienamente satisfattivo degli importi corrisposti dall’Assicurazione in favore della compagna e del figlio di un uomo che aveva perso la vita in conseguenza di un sinistro stradale.

A fondamento della decisione, vi era il fatto che tra la donna e l’uomo non fosse intercorsa alcuna materiale convivenza per cui il danno per la perdita del rapporto affettivo da parte della donna doveva ritenersi unicamente limitato alla dimensione morale-soggettiva senza alcun riflesso sul piano dinamico – relazionale.

Quanto al danno da perdita del rapporto parentale subito dal minore, lo stesso doveva ritenersi in ogni caso ridotto in conseguenza della condizione di infante del bambino al momento del decesso del padre, con la conseguente impossibilità per lo stesso di avvertire la perdita di quegli aspetti di reciproco affetto, di solidarietà e di comunanza familiare, la cui natura presuppone la concreta capacità di trarre beneficio da tale rapporto.

La decisione della Corte di Cassazione

Quanto al danno dubito dalla compagna, la Corte ha richiama la differenza riscontrabile nell'uso dei termini 'coabitazione' e 'convivenza' e, con particolare riguardo al tema del risarcimento del danno conseguente alla perdita del rapporto parentale, la Corte afferma

“In tale prospettiva vanno lette le pronunce di questa Corte volte a riconoscere la piena risarcibilità del danno arrecato al rapporto di convivenza, quale stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti, anche quando non sia contraddistinto da coabitazione (cfr. Sez. 3,Sentenza n. 7128 del 21/03/2013 Rv. 625496 - 01).

Per converso, si è coerentemente sottolineato come, in tema di risarcimento del danno da lesione o perdita del rapporto parentale, in caso di assenza del rapporto di parentela, non è sufficiente l'allegazione della mera coabitazione, ma è necessaria l'allegazione della lesione di un legame affettivo (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 31867 del 15/11/2023, Rv. 669480 - 01), a conferma dell'identificazione del vincolo affettivo in quanto tale - e non già del dato estrinseco della mera coabitazione - quale oggetto specifico della protezione dell'ordinamento”.

Proprio sotto questo profilo, la Corte di Cassazione ritiene, dunque, errata la decisione impugnata (sotto il profilo della falsa applicazione degli artt 2059 e 2729 c.c.)  e, conseguentemente, da cassare nella parte in cui, muovendo dal dato della mancata istituzione di una coabitazione continuativa tra la donna e l’uomo, ha ritenuto non immediatamente apprezzabile (già solo sul piano critico-presuntivo) il pregiudizio patito dalla prima, in termini non patrimoniali, sotto il profilo della relativa proiezione in chiave dinamico-relazionale.

Quanto al danno patito dal figlio di otto mesi, la Corte, richiamandosi anche al consolidato resoconto delle attuali acquisizioni scientifiche, afferma

“In breve, l'affetto paterno per un bimbo di pochi mesi, non è un sentimento da interpretare, quanto un fatto oggettivo di natura fisico-sensoriale: l'apporto affettivo del padre viene registrato oggettivamente come assenza di minaccia, apporto di calore, stabilità posturale, stimolazione vitale e sintonizzazione bio-comportamentale”.

La Corte di Cassazione ritiene, dunque, errata la decisione impugnata (sotto il profilo della falsa applicazione dell'art. 2059 c.c.) e, conseguentemente, da cassare nella parte in cui, muovendo dal dato dell'asserita incapacità di un bimbo di pochi mesi di trarre beneficio dal rapporto affettivo con il proprio padre, ha ritenuto non apprezzabile il pregiudizio non patrimoniale patito da detto bimbo in conseguenza del decesso del proprio genitore.

La Corte affronta un ultimo profilo, quello dei criteri di liquidazione e afferma

“…il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul 'sistema a punti', che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici off erto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto (v. Sez. 3, Ordinanza n.5948 del 28/02/2023, Rv. 666969 - 01)”.

 

PRECEDENTI DI INTERESSE:

Cass. Civ., sez. III, ordinanza n. 8911 del 09.04.2026

Cass. Civ., sez. III, ordinanza n. 7321 del 13.10.2025

Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 7128 del 21.03.2013

Cass. Civ., ordinanza n. 5948 del 28.02.2023                

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