Assegnazione della casa familiare e bene pertinenziale

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 08.06.2026, n. 18556, torna a trattare la tematica dell’assegnazione della casa familiare, ribadendo principi ormai consolidati e operando qualche precisazione.

Il caso

La Corte d’Appello di Catania respingeva l’appello proposto dal marito limitatamente al capo con cui il Tribunale, disposta l’assegnazione alla moglie collocataria della casa familiare, vi aveva ricompreso qualificandolo come pertinenza della stessa, anche l’immobile al rustico non contiguo. Confermata la prima decisione, la Corte d’Appello condannava l’appellante alle spese di lite.

La pronuncia della Corte di Cassazione

La Corte ribadisce, innanzitutto, principi consolidati in tema di casa familiare

La casa familiare rappresenta l'ambiente domestico costituente centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole. Tale interesse, volto a tutelare i diritti fondamentali dei minori, o dei figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, è dotato di copertura costituzionale, con la conseguenza che la casa familiare potrà essere, in caso di separazione dei coniugi, assegnata al genitore con cui convivono i figli ex art. 337 sexies c.c. Ed infatti, sia in sede di separazione che di divorzio, il giudice può assegnare l'abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, se a lui risultino affidati figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti (Cass. n.3000/2025).

Con particolare riferimento all’assegnazione della casa familiare, la Corte ribadisce nuovamente che la relativa statuizione

“deve essere effettuata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti a restare nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti durante la vita matrimoniale, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali, che in tale ambiente si sono radicate, con la conseguenza che la revoca dell'assegnazione della casa familiare richiede come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. n. 32151/2023).

Tale assegnazione non ha più ragion d'essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione, con la conseguenza che la revoca dell'assegnazione della casa familiare richiede come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. n.32151/2023).

La parte più interessante della pronuncia in commento attiene alla sorte delle eventuali pertinenze della casa familiare. Ai sensi dell’art 818, primo comma c.c. “Gli atti e i rapporti giuridici  che hanno ad oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto”. Conseguentemente, le pertinenze sono sottoposte allo stesso regime del bene principale, fermo l’accertamento dell’esistenza del vincolo pertinenziale.

Con particolare riguardo all’assegnazione della casa familiare, la giurisprudenza ha affermato

“… ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio, è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una utilità al bene principale e non al proprietario di esso e da ciò si è desunto che l'assegnazione della casa coniugale deve intendersi estensibile al box, quale pertinenza della cosa principale, qualora questo sia oggettivamente al servizio dell'appartamento, essendo situato sullo stesso palazzo, ed entrambi gli immobili appartengano ad un solo coniuge (Cass. n. 24104/2009).

In proposito è stato affermato che il coniuge che, in sede di separazione, abbia ottenuto l'abitazione familiare può rivendicare anche il box, ma è tenuto a dimostrare l'esistenza di un vincolo pertinenziale tra il bene principale e quello accessorio (Cass. n. 29468/2011) e, di contro, che una volta dimostrata l'esistenza del vincolo pertinenziale grava sul coniuge non assegnatario, in applicazione dell'art. 2697, secondo comma, c.c. l'onere probatorio correlato all'eccezione di non operatività dell'automatismo previsto dall'art. 818 c.c. (Cass. n.510/2020)”.

Nel caso di specie, secondo la Cassazione la motivazione della statuizione impugnata risulta insanabilmente viziata nella parte in cui ha respinto il gravame.

La Corte d’Appello ha erroneamente escluso la possibilità dell’appellante di dimostrare il suo assunto sia in relazione alla insussistenza dei presupposti applicativi dell’art 817 cc, sia in relazione all’eventuale eccezione di non operatività dell’automatismo previsto dall’art 818 c.c. (nel caso, si discuteva di un immobile al rustico non contiguo, con destinazione d’uso diversa, autonomo e distinto dalla casa familiare, la cui pertinenzialità non è immediatamente percepibile).

PRECEDENTI di interesse:

Corte di Cass., civ., sez. II, 20.03.2025, n. 7425

Corte di Cass., civ., sez. I, 05.12.2008, n. 28818

Corte di Cass., civ., sez. VI, 07.02.2018, n. 3015

Corte di Cass., civ., sez. I, 02.08.2023, n. 23501

Corte di Cass., civ. sez. I, 13.11.2009, n. 24104

 

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