Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze

Con la sentenza del 17.11.2025 (depositata il 19.01.2026), n. 1918, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema della tutela degli animali.

Il caso

In primo grado, il Tribunale di Grosseto condannava Tizio all’ammenda di euro 1.000, in quanto ritenuto colpevole del delitto di maltrattamenti, ordinando la confisca dell’animale (un cavallo) in sequestro e disponendo statuizioni civili. Secondo il giudice

“la detenzione dei due animali - il cavallo legato al collo con una catena arrugginita, privo di riparo, di abbeveratoi e di mangiatoie, in un ambiente provvisto di oggetti idonei a provocare ferite all'animale; il cane legato alla catena all'interno di una gabbia angusta e fatiscente, senza acqua, né cibo e con una abbondante presenza di escrementi che impediva all'animale di riposare senza insudiciarsi - era incompatibile con le caratteristiche etologiche degli stessi, tanto che entrambi manifestavano delle anomalie imputabili proprio alle condizioni di detenzione (il cavallo palesava una stereotipia orale, mentre il cane mostrava un comportamento ansioso e agitato, auto-ripetitivo) e tanto che, in ragione di dette condizioni, ne era stato disposto il sequestro e il trasferimento in altro luogo su suggerimento della veterinaria”.

Avverso la predetta pronuncia di primo grado, Tizio proponeva ricorso per Cassazione.

La pronuncia della Corte di Cassazione

La Corte ritiene che

Le conclusioni cui si perviene nella decisione impugnata sono coerenti all'interpretazione che è stata data alla norma contestata di cui all'art. 727 cp dalla giurisprudenza di legittimità. È stato, infatti, chiarito che la detenzione è penalmente rilevante non solo quando determina un vero e proprio processo patologico nell'animale, ma anche quando produce meri patimenti (Sez. 3, n.14734 del 08/02/2019, Capelloni, Rv. 275391; nello stesso senso, Sez. 3, n. 39844del 06/10/2022, Solidoro, non mass.), dovuti anche a comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fi sica degli animali quali autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell'uomo (Sez. 3, n. 49298 del 22/11/2012, Tomat, Rv.253882) oppure a modalità della custodia inconciliabili con la condizione propria dell'animale in situazione di benessere (Sez. 3, n. 52031 del 04/10/2016, Bartozzi,Rv. 268778), proprio perché l'evento della fattispecie è rappresentato dalla sofferenza dell'animale, che deve quindi essere collegata alle condizioni di detenzione da un nesso causale; assumendo così rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione (Sez. 7, n.46560 del 10/7/2015, Francescangeli, Rv. 265267).

La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae al sindacato di legittimità; essa, inoltre, è in linea con i sopra illustrati principi di diritto affermati da questa Corte in subiecta materia, dovendosi ricordare in proposito che la legge 22 novembre 1993, n. 473, di modifica dell'art. 727 cod. pen., ha radicalmente mutato il presupposto giuridico di fondo sotteso alla tutela penale degli animali, i quali sono considerati non più fruitori di una tutela indiretta o riflessa, nella misura in cui il loro maltrattamento avesse offeso il comune sentimento di pietà, ma godono di una tutela diretta orientata a ritenerli come esseri viventi.

Considerazioni conclusive

La pronuncia in commento appare in linea con quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la detenzione è penalmente rilevante “non solo quando determina un vero e proprio processo patologico nell’animale, ma anche quando produce meri patimenti, dovuti anche a comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psicofisica degli animali quali autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell’uomo oppure a modalità della custodia inconciliabili con la condizione propria dell’animale in situazione di benessere” (in termini, Cass. 6-21 ottobre 2022, n. 39844, Solidoro, Foro Plus; Cass. 22 novembre 2012, n. 49298, Tomat, Foro It, Rep. 2012, voce Animali e vegetali -protezione e tutela penale- n- 30; Cass. 4 ottobre – 7 dicembre 2016, n. 52031, Bartozzi, Foro It., Rep. 2016, voce Animali e vegetali -protezione e tutela penale- n- 8).

Tale lettura (che trova addentellato fondamentale nell’art 727 cp), è conferma di un nuovo (ormai abbastanza assodato) atteggiamento rispetto alla tematica:  le recenti riforme normative (ancora ben lontane dall’affermazione di una tutela piena dei diritti degli animali ma, comunque, rilevanti nell’inquadramento delle linee fondamentali della scelta di politica penale) e l’interpretazione giurisprudenziale, mostrano sempre più la volontà (e l’esigenza, a fronte delle condotte poste in essere dall’uomo) di garantire una tutela più consistente ai diritti degli animali.

Proprio in quest’ottica, oggi il titolo IX bis cp non è più intitolato al “sentimento per gli animali” (da una prospettiva umana) ma, con la Legge 6 giugno 2025, n. 82, reca la titolatura “Delitti contro gli animali”, ponendo al centro della tutela gli animali (e  non l’essere umano con i suoi sentimenti per essi).

Avanti
Avanti

PMA eterologa e valore del consenso