PMA eterologa e valore del consenso

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Von l’ordinanza del 26 giugno 2026, n. 21816, la Corte di Cassazione, ponendosi in linea con le decisioni dei giudici di merito, rigetta il ricorso presentato da una madre volto ad impugnare ex art 263 c.c. per difetto di veridicità il riconoscimento effettuato da parte del compagno nei confronti del figlio minore, nato a seguito di un intervento di PMA eterologo effettuato dalla coppia in Ucraina.

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Il consenso prestato dal partner alla procedura di PMA eterologa è desumibile, ex art 9 L. 40/2004, anche per facta concludentia (quali la partecipazione fin dall’inizio al percorso, il riconoscimento del figlio nell’immediatezza della nascita con l’assenso della madre e il rapporto genitoriale intessuto nel tempo dal padre con il minore dopo la nascita) e non è possibile mettere in discussione detta paternità né da parte del padre “sociale” né da parte della madre, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme.

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“… la Corte di appello ha affermato, a seguito di accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, l'avvenuta prestazione del preventivo consenso alla PMA di cui si discute da parte di IT.MA. sulla base di quanto dallo stesso dimostrato, tenuto conto del fatto che la nascita era frutto di PMA a cui l'IT.MA., circostanza incontestata, aveva partecipato sin dall'inizio, che egli aveva proceduto nell'immediatezza della nascita al riconoscimento il piccolo con l'assenso della madre con atto ritenuto concludente e rilevante ai sensi dell'art.9 della legge n.40/2004, anche in caso di PMA eterologa, vietata in Italia, e considerata la condotta documentata circa il rapporto di genitorialità intessuto nel tempo dal padre con il minore, dopo la nascita. Ne consegue che la decisione ha dato retta applicazione ai principi in tema di onere probatorio sanciti dall'art.2697 c.c. e non ha dato luogo ad alcuna impropria inversione dell'onere della prova, atteso che tutti gli elementi indiziari e probatori acquisiti convergono univocamente a dimostrare -come accertato dalla Corte di merito - che il consenso era stato prestato dall'inizio, come evincibile dalla sottoposizione dello stesso IT.MA. alla tecniche funzionali alla realizzazione della PMA indipendentemente dal fatto che la stessa venisse realizzata con modalità "omologa" o "eterologa", e confermato implicitamente con atti concludenti fino al momento del riconoscimento e successivamente con l'espletamento della funzione genitoriale”.

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Per la Cassazione, poi, il giudice di secondo grado si è adeguatamente soffermato sull’interesse del minore e, a tal fine, richiama quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul tema

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“… questa Corte ha avuto modo di affermare più volte che, nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. n. 26697/2023; Cass. n.9691/2022; Cass. n.28723/2020; Cass. n. 9764/2019). L'affidamento del minore non condiviso a un solo genitore, costituendo un'eccezione alla regola dettata dall'art. 337-ter c.c., che riconosce il diritto e il valore assiologico della "bigenitorialità", richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore, fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, avente carattere prevalentemente oggettivo (Cass. n. 24876/2025).

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Anche la Corte Edu, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che in tutte le decisioni che riguardano dei minori il loro interesse superiore debba prevalere (si veda, tra altre, Neulinger e Shuruk c. Svizzera (GC), n. 41615/07, par. 135, CEDU 2010) e che nelle cause in cui sono in gioco questioni di affidamento di minori e di restrizioni del diritto di visita, l'interesse del minore deve prevalere su qualsiasi altra considerazione (Strand Lobben e altri c. Norvegia (GC), n. 37283/13, par. 204, 10 settembre 2019)”.

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Anche la disciplina del cognome del figlio deve esser regolata dal “principio del superiore interesse del figlio”. La Cassazione ha, dunque, ritenuto infondate le censure della madre avverso la decisione della Corte d’Appello di disporre l’aggiunta del cognome materno successivamente a quello paterno.

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“… la Corte d'Appello, nella sentenza impugnata ha operato un bilanciamento degli interessi del minore e ha congruamente motivato la propria decisione "considerata l'età del minore (prossimo ai quattro anni) e il fatto che fin dalla nascita egli è stato identificato con il solo cognome paterno, che sia maggiormente rispondente al suo superiore interesse - in particolare sotto il profilo della continuità affettiva, relazionale e della costruzione dell'identità personale - disporre l'aggiunta del cognome materno in posizione successiva rispetto a quello paterno".

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L’ordinanza ribadisce principi consolidati quali la genitorialità responsabile e consapevole e il superiore interesse del minore, destinati a prevalere anche (e soprattutto) nell’ipotesi di crisi familiare. Nel fondare un progetto genitoriale comune, i soggetti maggiorenni che, all’interno di una coppia, coniugati o conviventi, abbiano fatto ricorso consensualmente alla PMA divengono per ciò solo responsabili nei confronti dei nati, destinatari naturali dei doveri di cura, pur in assenza di un legame biologico.

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