Decorrenza degli assegni di mantenimento dei figli

Ai sensi dell’art 30 Cost. è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio; ai sensi dell’art 315-bis c.c. il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità. Inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Nel caso di separazione o divorzio, ai sensi dell’art 337-ter c.c. il giudice fissa la misura e il modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.

Il dubbio a cui si intende dare risposta attiene alla decorrenza degli assegni di mantenimento per la prole stabiliti in sede di separazione e divorzio.

Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza, la decorrenza dell'assegno in favore dei figli va fatta risalire di regola alla data della domanda, prescindendo l'obbligo di mantenimento dei figli dalla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio (ex multis 21087 del 2004; 10119 del 2006). Costituisce, pertanto, principio acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte che se "in sede di separazione o di divorzio uno dei coniugi abbia chiesto un assegno per il mantenimento dei figli, la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza, atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all'affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di separazione o di divorzio, rimanendo identico l'obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all'assistenza ed al mantenimento dei figli" (Cass. 1998 n. 317; 1994 n. 3050). La decorrenza dell'assegno di mantenimento nella separazione va fatto decorrere, dunque, di regola, dalla domanda (Cass., 3 febbraio 2017, n. 2960; Cass. 11 luglio 2013, n. 17199), in quanto un diritto non deve restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.

Tale principio, attenendo esclusivamente all'an debeatur di tale obbligazione, non influisce sulla determinazione del quantum dell'assegno, che può dunque essere liquidato tenendo conto dell'evoluzione verificatasi nella situazione economica dei coniugi nel corso del giudizio, e quindi mediante la fissazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione

Conclusioni

La durata del processo non deve gravare sulla parte vincitrice (cit. Chiovenda). Conseguentemente, il diritto all’assegno di mantenimento in favore della prole, ove ritenuto fondato, va fatto retroagire al tempo della domanda. Il quantum dell’assegno, però, può esser liquidato in considerazione della situazione effettiva esistente al momento della decisione

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