Successione: possibilità di diseredare figli e coniuge
Si è già affrontato il tema della possibilità di diseredare un figlio (cosa non consentita in considerazione dell’istituto della legittima e, quindi, della tutela della posizione dei cd. legittimari).
Il DDL Semplificazioni 2025 introduce, però, una modifica che stravolge anni e anni di storia del diritto successorio italiano eliminando lo strumento fondamentale per la tutela dei diritti dei legittimari e, cioè, l’azione di restituzione.
Disciplina nell’ordinamento attuale
Le persone più vicine al de cuius (coniuge o unito civilmente, figli e, in loro mancanza, genitori) hanno diritto a una quota minima del patrimonio del defunto, la cd. legittima. Nessuno, nemmeno il de cuius, può toccare questa quota del patrimonio del de cuius.
Quando un erede legittimario riceve meno di quanto gli spetterebbe per legge, l’ordinamento gli fornisce due strumenti di tutela:
· l’azione di riduzione, con cui può impugnare le disposizioni testamentarie o le donazioni che ledono il suo diritto;
· l’azione di restituzione, con cui l’erede leso può agire direttamente contro chiunque sia l’attuale proprietario del bene, anche se lo ha acquistato pagandolo regolarmente ed è estraneo alle vicende familiari (una sorta di tutela “di seguito” che permette all’erede leso di recuperare anche presso l’avente causa). Proprio questa tutela ha reso, fino ad oggi, difficilmente commerciabili i beni provenienti da donazione, ingenerando una incertezza del mercato.
Novità apportate dal DDL Semplificazioni 2025
Viene eliminata, nei confronti dei terzi acquirenti a titolo oneroso, l’azione di restituzione dei beni donati in caso di vittorioso esperimento dell’azione di riduzione da parte dei legittimari.
Per effetto del diverso regime introdotto, il terzo che abbia acquistato non è più tenuto a restituire il bene, mentre a tutela degli eredi eventualmente lesi è previsto l’obbligo del donatario e, in via sussidiaria, del terzo acquirente a titolo gratuito, di compensare in denaro il legittimario pretermesso.
In altri ordinamenti (come quello tedesco), la tutela dei diritti dei legittimari è attuata mediante il riconoscimento di un diritto di credito nei confronti del beneficiario di donazioni. Conseguentemente, al fine di agevolare la circolazione dei beni di provenienza donativa, attualmente penalizzata in ragione del rischio di instaurazione di un giudizio avente ad oggetto la domanda restitutoria proposta dopo la morte del donante da parte dei suoi legittimari, si prevede che i legittimari non possano richiedere agli aventi causa la restituzione del bene donato, qualunque sia il momento in cui l’acquisto del donatario si sia perfezionato, ma che essi siano titolari esclusivamente nei confronti del donatario di un diritto di credito commisurato al valore del bene donato. A tutela dei legittimari è, comunque, prevista (sempre sul piano obbligatorio), una responsabilità sussidiaria dell’avente causa a titolo gratuito, tenuto a compensare in denaro il legittimario leso, nei limiti del vantaggio conseguito e in caso di insolvenza del donatario.
Conclusioni
Con la riforma, dunque, un genitore potrà donare il proprio patrimonio a un erede prescelto: ove questi si spogli rapidamente dei beni ricevuti donandoli o intestandoli ad altri soggetti (come il coniuge o una società), l’erede che risulti danneggiato dal predetto atto non potrà più “inseguire” il bene. La tutela della legittima viene sacrificata al fine di favorire la libera circolazione dei beni.