Riforma dell’azione di restituzione: il regime transitorio

Il 03 dicembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 182/2025 recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” (D.D.L Semplificazioni).

Fra le altre cose, la Riforma ha previsto la revisione della disciplina dell’azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa di beni immobili oggetto di donazione.

In particolare, l’art 44 della legge ha previsto (in luogo dell’azione di riduzione del bene donato al fine di determinare la restituzione dello stesso alla massa ereditaria), la possibilità di provvedere  mediante indennizzo economico del legittimario leso.

L’intervento ha riguardato, in particolare, gli artt. 561, 562, 563 e 2652, num. 8) c.c.

In forza della disciplina transitoria recata dall’art 44 DDL cit., la nuova disciplina si applica alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della legge (18 dicembre 2025); per le successioni aperte prima di tale data, è delineato un doppio regime:

-la norma prevede l’applicazione della vecchia disciplina (con possibilità di esperire l’originaria azione di restituzione degli immobili nei confronti degli aventi causa dai donatari), in presenza di tre condizioni, operanti in via alternativa:

1) se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione prima della data di entrata in vigore della legge (18.12.2025);

2) se la domanda di riduzione è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (18.12.2025);

3) a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione (come era previsto dall’abrogato art. 563, ult. comma c.c.);

-la norma prevede l’eventuale applicazione retroattiva della nuova disciplina alle successioni che si sono aperte prima del 18.12.2025 (così consentendo eccezionalmente alle nuove disposizioni di applicarsi “a fatti o rapporti sorti prima della sua entrata in vigore”), in mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell’atto di opposizione.

·         Esame degli aspetti più rilevanti della Riforma

Art 561 c.c.: l'intervento riformatore ha previsto che i pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili ricevuti in donazione (e restituiti in conseguenza della riduzione) sono fatti salvi ma il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari per il minor valore dei beni nei limiti del necessario per integrare la quota ad essi riservata. E’ fatto salvo, però, il disposto del num. 8 dell’art 2652 c.c. (per cui, l’azione di riduzione è sempre opponibile agli acquirenti di diritti a titolo oneroso dall’erede o dal legatario per tre anni dall’apertura della successione mentre dopo i tre anni opera il principio della priorità della trascrizione della domanda di riduzione o dall’acquisto del terzo avente causa: per effetto del recente intervento normativo, è ridotto da dieci anni a tre anni il termine spettante al legittimario per l’opponibilità dell’azione di riduzione). Analoga disciplina si applica alla donazione di beni mobili iscritti in pubblici registri e, con adattamenti, alla donazione di beni mobili non iscritti.

Art 562 c.c.: regola l’ipotesi del perimento della cosa donata per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa e l’ipotesi di insolvenza del donatario che abbia subito l’azione di riduzione: in tal caso, dal valore della massa ereditaria va detratto il valore del bene donato che non si può recuperare, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti verso il donatario insolvente (conseguentemente, i legittimari concorreranno sulla massa effettiva, cioè relictum e donazioni anteriori a quella persa, le quali, però, saranno soggette a riduzione, dato il perimento o l’insolvenza del donatario anteriore, con la conseguenza che restano ferme le ragioni di tali donatari verso quello insolvente).

Art 563 c.c.: la norma regolava (e regola, in base alla norma transitoria), l’ipotesi in cui i donatari contro cui è stata pronunciata la riduzione abbiano alienato a terzi il bene: in questo caso il legittimario, ove non fossero trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione, avrebbe potuto chiedere ai successivi acquirenti la restituzione del bene. L’azione di restituzione era, dunque, connotata da una efficacia reale (seguendo il bene presso i successivi subacquirenti). Il nuovo testo della disposizione prevede che la riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652 (cioè: l’azione di riduzione è opponibile a coloro che acquistano diritti dal donatario con atto trascritto o iscritto dopo la trascrizione della domanda di riduzione), non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata (in sostanza, il terzo che abbia acquistato l’immobile dal donatario non sarà più tenuto a restituirlo al legittimario il quale rimarrà titolare di un mero diritto di credito verso il donatario e -solo in caso di totale o parziale insolvenza del donatario- verso l’eventuale avente causa a titolo gratuito dal donatario (mai verso l’avente causa a titolo oneroso).

·         Considerazioni conclusive

La Riforma risponde a una esigenza di maggiore certezza dei traffici.

In base alla nuova normativa, il terzo che abbia acquistato il bene dal donatario non sarà più tenuto a restituirlo. A tutela degli eventuali legittimari lesi è previsto l’obbligo del donatario (e in via sussidiaria, del terzo acquirente a titolo gratuito) di compensare in denaro il legittimario pretermesso, nei limiti del vantaggio economico conseguito e in caso di insolvenza del donatario.

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