La rappresentanza sostanziale dell’avvocato in mediazione

Con l’ordinanza n. 21405 del 23.06.2026, la Corte di Cassazione conferma la necessità per la parte di comparire al primo incontro personalmente o tramite rappresentante con la conseguenza che la presenza del solo difensore, privo di rappresentanza sostanziale, non è sufficiente perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità.

Il caso

Una società agiva in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo del servizio di fornitura idropotabile.

In primo grado, il Tribunale rigettava la domanda formulata da parte attrice che, pertanto, proponeva appello.

La Corte d’Appello disponeva l’esperimento della mediazione demandata ai sensi dell’art 5, comma 2 del D.Lgs 28/2010.

La Corte d’Appello rilevava che all’incontro di mediazione avevano partecipato il difensore della società, munito di procura contenuta nell’istanza di mediazione e con procura apposta in calce all’atto d’appello, nonché una dipendente della società in forza di delega scritta corredata dalla copia del documento di identità del legale rappresentante. Per tali ragioni, la Corte riteneva necessario che le parti svolgessero a messo di apposite note illustrative le proprie difese in ordine al corretto esperimento della mediazione e, all’esito, dichiarava improcedibile l’appello per il mancato esperimento della mediazione demandata.

Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per Cassazione.

La decisione della Corte

Vengono richiamati gli insegnamenti della Corte secondo cui

“…-) la partecipazione della parte al primo incontro di mediazione si realizza, per quanto qui in particolare rileva, per le persone giuridiche, mediante partecipazione di un soggetto delegato, a conoscenza dei fatti di causa e munito dei necessari poteri sostanziali, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 28 del 2010, poteri che devono consentire la reale disponibilità dei diritti controversi, fermo restando che la procura non deve necessariamente essere conferita con riferimento alla singola controversia, purché attribuisca poteri sostanziali effettivi; -) resta tuttavia fermo che, al primo incontro di mediazione, la parte deve comparire, personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale. Con la conseguenza che la presenza del solo difensore, privo di rappresentanza sostanziale, non è sufficiente perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità".

La giurisprudenza di legittimità ha precisato come dalla lettura sistematica della disciplina della mediazione emerge che "il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali" (Cass., n. 8473/2019; Cass., n. 18068/2019).

Secondo il predetto orientamento, il successo della mediazione presuppone un contatto diretto tra le parti e il mediatore. La comparizione personale, dunque, è elemento essenziale per la buona riuscita del procedimento di mediazione.

Conseguentemente, la parte non può evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato.

La necessità della comparizione personale non comporta, tuttavia, che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di “attività delegabile ad altri" e "non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore" (Cass., n. 8473/2019, cit.).

La Corte, quindi, ribadisce il principio consolidato in materia

“...allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia (...). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale" (Cass. 8473/2019, cit.).

Ancora di recente, questa Corte ha ribadito che, nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore, la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale, e che questi principi, stabiliti per la mediazione obbligatoria, sono applicabili allo stesso modo alla mediazione discrezionale disposta dal giudice d'appello ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 28 del 2010 (v. Cass., n. 13029/2022; Cass., n. 9608/2026, non massimata)”.

La Corte d'Appello ha accertato che, pur essendo stata la mediazione tempestivamente avviata, al primo incontro non era comparso il legale rappresentante della società appellante, ma erano soltanto intervenuti una dipendente delegata a "presenziare" e il procuratore, già costituito quale difensore nel giudizio di appello, meramente delegato ad "assistere". Ha quindi rilevato che né dal verbale di mediazione, né dagli atti processuali, emergeva il conferimento di una procura idonea secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ossia di una procura speciale sostanziale che autorizzasse i soggetti presenti a partecipare in nome e per conto della parte, con chiara indicazione dei poteri conferiti, ivi compreso il potere di disporre dei diritti sostanziali controversi allo scopo del possibile raggiungimento di un accordo conciliativo.

Il ragionamento della Corte territoriale è stato, dunque, ritenuto dalla Corte di Cassazione coerente con il consolidato orientamento di legittimità sopra richiamato.

Conseguentemente, la declaratoria di improcedibilità dell'appello è stata resa dalla Corte di merito a mezzo di motivazione congrua, scevra da vizi logico-giuridici e che dunque pienamente resiste al sindacato di legittimità.

Conclusioni

Con tale pronuncia, la Corte ribadisce l’importanza della comparizione personale alla mediazione, ammettendo però la possibilità per la parte di farsi sostituire.

In quest’ultimo caso, tuttavia, non è sufficiente la presenza del solo difensore munito solo della procura alle liti. Qualora, invece, il difensore riceva anche una procura speciale sostanziale ad negotia contenente il conferimento dei poteri dispositivi necessari, egli potrebbe validamente rappresentare la parte.

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Art 586 c.c.: eredità devoluta allo Stato