Art 586 c.c.: eredità devoluta allo Stato

Cosa succede quando un soggetto muore senza lasciare eredi?

Si ponga l’esempio di un immobile appartenuto a Tizio a cui è succeduto il figlio Caio che non ha mai avviato la pratica successoria e anch’esso deceduto senza testamento nel 2015. Alcuni parenti, recandosi da Notaio, hanno rinunciato all’eredità dismessa da Caio.

Quale è la sorte del predetto immobile, in evidente stato di degrado e abbandono?

Norme di riferimento

Come noto, la disciplina dei beni mobili e quella dei beni immobili diverge.

Ad esempio, un bene mobile può essere abbandonato, divenendo res nullius. In tal caso, ai sensi dell’art 923 c.c., le cose mobili possono essere acquistate con l’occupazione (modo di acquisto della proprietà a titolo originario).

Nel caso dei beni immobili, invece, il legislatore ha inteso escludere che sul territorio dello Stato possano aversi beni immobili che non siano né di proprietà pubblica né di proprietà privata. Ai sensi dell’art 827 c.c., infatti, i beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.

Tale previsione va messa in correlazione con l’art 586 c.c., specificazione della prima norma (di carattere più generale). Se un bene, per la morte del proprietario e la mancanza di eredi legittimi o testamentari, resta fuori dal patrimonio, diventa di proprietà dello Stato.

L’art 586 c.c. dispone che “In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati”.

Tale previsione normativa mira ad evitare che un patrimonio rimanga privo di titolare per effetto della sua morte ove non si possa far luogo alla successione testamentaria o legittima.

Presupposti per l’applicazione della norma

Per l’applicazione della norma occorre che:

1)manchi un testamento (o che lo stesso disponga solo in parte dei beni)

2)non vi siano successibili che possano (per es. per indegnità) o vogliano accettare l’eredità

Si tratta, dunque, di una norma dal carattere residuale.

Eredità vacante e differenze dall’eredità giacente

Certa dottrina, facendo riferimento alla fattispecie di cui all’art 586 c.c., utilizza l’espressione “eredità vacante” riferendosi appunto alla situazione che si configura quando vi è certezza circa l’assenza di successibili.

Tale situazione può verificarsi sia nel caso di mancanza di soggetti che assumano la qualità di erede legittimo, sia nell’ipotesi in cui vi siano dei parenti che potrebbero succedere ma siano decaduti dal diritto di accettare l’eredità (v. termine prescrizionale per accettare), sia ancora nel caso in cui i chiamati abbiano proprio rinunciato all’eredità.

Diversa è, invece, la situazione della “eredità giacente”: in tale ipotesi, tra l’apertura della successione e l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato, vi è una situazione di incertezza in ordine alla presenza di chiamati all’eredità. In particolare, ai sensi dell’art 528 c.c. “Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità”: nell’ipotesi in cui vi sia tale incertezza, “ogni interessato” può promuovere la procedura di volontaria giurisdizione volta alla nomina di un curatore dell’eredità giacente.

In tal caso, il curatore potrà ricercare i chiamati all’eredità del de cuius e, in caso di mancanza di successibili, la curatela potrà essere chiusa, con devoluzione dei beni dell’asse ereditario allo Stato.

L’acquisto della eredità da parte dello Stato

In forza dell’art 586 c.c., lo Stato assume la veste di vero e proprio successore legittimo e (in deroga all’art 459 c.c. secondo cui l’eredità si acquista con l’accettazione) l’acquisto opera di diritto, senza bisogno di accettazione, con il conseguente effetto che esso decorre dal momento dell’apertura della successione.

Emerge, quindi, l’assoluta inderogabilità e automaticità dell’acquisto in capo allo Stato.

La deroga rispetto ai principi generali in materia di successione è giustificata dalla ratio della previsione: l’eredità è devoluta da ultimo allo Stato affinchè questi adempia ad un dovere di interesse generale, impedendo che i beni restino in stato di abbandono o che vengano occupati da chi non vanti su di essi alcun diritto.

Conclusioni

Nel caso di specie, risultano agli atti due rinunce all’eredità da parte di un ramo della famiglia.

Anche nell’ipotesi in cui sussistessero altri parenti che non hanno proceduto con la rinuncia, essendo Caio deceduto nel 2015, oggi risulta comunque prescritto il diritto di accettare.

La situazione, pertanto, è quella descritta dall’art 586 c.c. (eredità vacante).

Lo Stato, dunque, assume la veste di vero e proprio successore legittimo e l’acquisto opera di diritto, senza bisogno di accettazione.

In caso contrario, si avrebbe la situazione (che è proprio quella che il legislatore intende scongiurare con le previsioni normative in discorso) di un immobile di proprietà di alcuno.

             

 

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