Assegno di mantenimento a favore del genitore non collocatario

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11635 del 28.04.2026, afferma che il genitore collocatario può essere gravato dal mantenimento ordinario in via esclusiva o prevalente anche mediante la corresponsione di un assegno perequativo a favore del genitore non collocatario per i tempi di permanenza della prole presso quest’ultimo.

Il caso   

Il Tribunale, nell’ambito di un giudizio divorzile, aveva disposto l’affido condiviso del minore a entrambi i genitori prevedendo la residenza anagrafica e il domicilio del minore presso l’abitazione paterna e disponendo l’obbligo per il padre di versare alla madre un contributo al mantenimento per il figlio nella somma di euro 2.000 mensili oltre le spese straordinarie previste nella misura dl 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.

La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado ritenendo determinante la notevole differenza economica tra i due genitori: il padre disponeva di risorse economiche molto superiori rispetto alla madre.

Il padre, dunque, proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che la pronuncia avesse attribuito un peso eccessivo alla situazione reddituale delle parti, senza considerare gli altri elementi richiesti dalla legge (art 337ter c.c.).

La pronuncia della Corte

La Corte di Cassazione rammenta il dovere gravante su entrambi i genitori di mantenere i figli “in misura proporzionale al proprio reddito” (art 337ter c.c.).

L’entità dell’assegno di mantenimento dipende, però, anche da altri criteri (sempre indicati dal legislatore), quali:

-le attuali esigenze della prole

-il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori

-i tempi di permanenza presso ciascun genitore

-le risorse economiche di entrambi i genitori

-la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore

La Corte, però, precisa

Il quadro normativo e giurisprudenziale richiamato non comporta, tuttavia che debba essere escluso in via automatica a carico del genitore collocatario e tenuto al mantenimento ordinario dei figli minori, una eventuale contribuzione in favore del genitore non collocatario, che versi in condizioni di indigenza, per le esigenze dei minori nei periodi di permanenza del minore presso quest'ultimo; inoltre, la previsione di un assegno perequativo per il mantenimento del minore a favore del genitore non collocatario per i tempi di permanenza presso quest'ultimo può intervenire anche quando, pur non ricorrendo l'indigenza del genitore non collocatario …si palesi l'interesse del minore a mantenere i costanti rapporti con il genitore meno abbiente in un ambiente adeguato e con modalità che non si pongano in conflitto con la sua ordinaria e prevalente condizione di vita, goduta presso il genitore collocatario, perché tale da indurre una significativa situazione di conclamato disagio o una difficoltà significativa nell'esercizio del diritto della prole alla bigenitorialità (Cass. n.25449/2023, in motivazione)”.

Per tali motivi, può capitare che sia il genitore collocatario prevalente a versare un contributo economico all’altro genitore. L’obiettivo non è favorire uno dei genitori ma assicurare che il figlio possa mantenere rapporti significativi con entrambi, vivendo anche con il genitore meno abbiente in un ambiente adeguato.

Nel caso in esame la Corte di appello ha riconosciuto il diritto della madre, genitore non collocatario, a ricevere la corresponsione dell'assegno perequativo per il mantenimento del minore da parte del padre, genitore collocatario, sulla scorta dell'accertamento delle capacità reddituali platealmente superiori del padre; tuttavia, non ha preso in esame lo specifico interesse del minore, né gli altri criteri attributivi e determinativi, necessari al fine di determinare e quantificare l'onere in misura proporzionata al caso concreto ed ai reali bisogni del minore di guisa che si palesa una falsa applicazione dell'art.337 ter c.c.

La Corte d’Appello, a detta della Corte di Cassazione, ha circoscritto la sua valutazione all’unico criterio della sperequazione reddituale tra gli ex-coniugi.

La decisione impugnata, perciò, è stata rinviata alla Corte d’Appello che dovrà riesaminare la questione applicando correttamente tutti i criteri ex art 337ter c.c.

Conclusioni

Nella pronuncia in esame, la Corte di Cassazione riconosce la possibilità di un assegno perequativo per il figlio in favore del genitore non collocatario: si tratta di un contributo economico disposto quando il figlio è collocato prevalentemente con il genitore più “forte” e la differenza sul piano economico tra i due genitori rischia di incidere sulla qualità della relazione figlio -altro genitore. L’assegno mira a riequilibrare le condizioni di vita del figlio e garantisce una piena attuazione del principio di bigenitorialità.

Ciò detto, la differenza reddituale tra i due genitori non è l’unico criterio da prendere in considerazione ma occorre considerare anche gli altri criteri ex art 337ter c.c.

 

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