Ferie non godute: aggiornamento

Si è già affrontato il tema del ricorso, proponibile dal docente, per l’accertamento del diritto all’indennità sostitutiva per il mancato godimento delle ferie.

Sul tema sono intervenute alcune recenti pronunce della Corte di legittimità (n. 16525/2026; 16530/2026; 18590/2026).

Le pronunce nascono da un’ordinanza di rimessione del Giudice di merito alla Suprema Corte ex art 363bis cpc al fine di risolvere una questione interpretativa.

Le pronunce operano un distinguo:

§  Periodo di sospensione delle lezioni tra l’inizio e la fine dell’attività didattica (es vacanze di Natale o Pasque): vale il principio della libera fruibilità delle ferie durante l’anno scolastico: se il docente sceglie di non usufruire delle ferie per non averne fatto richiesta, perderà (limitatamente a questo periodo) il relativo trattamento sostitutivo. Per questi giorni non è necessario un invito formale da parte del DS.

§  Periodo tra il termine delle lezioni e la fine del contratto (30.06): i docenti non di ruolo sono di regola coinvolti nell’adempimento degli obblighi funzionali all’insegnamento di tipo collettivo e inseriti nell’apposita programmazione delle relative attività da parte del DS per cui sono, in linea di principio, chiamati a tenersi a disposizione per le esigenze d’ufficio. Per questo periodo il docente non può fruire liberamente delle ferie. Qui si rende necessaria la comunicazione del DS circa la possibilità o meno di godere delle ferie (con il correlato avvertimento, secondo l’indirizzo già affermato della SC).

In base al nuovo orientamento, in sostanza, dal periodo di ferie spettanti ai docenti supplenti vanno detratti i giorni compresi nelle festività natalizie, di carnevale e pasquali, giorni in cui il docente può usufruire delle ferie spettantigli senza che occorra alcuna richiesta da parte sua né un avviso da parte del DS.

Richiesta e avviso sono, invece, necessari nel periodo in cui il docente è comunque a disposizione dell’istituto (per scrutini ecc) e cioè dalla fine delle lezioni fino al 30.06 dell’anno scolastico.

Molti Tribunali, pertanto, hanno iniziato a conformarsi al predetto principio enunciato dalla Corte di Cassazione.

Con ordinanza del 27 ottobre 2026, tuttavia, il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha rilevato alcune criticità della sentenza (in particolare, la n. 16525/2026) della Corte di Cassazione, rimettendo pertanto la questione alla Corte di Giustizia UE.

I dubbi del Tribunale di Milano

Secondo il Tribunale di Milano, innanzitutto, il calendario scolastico regionale è un atto generale di organizzazione dell’anno scolastico, che non contiene informazioni individuali sulle ferie maturate, né un avvertimento sulle conseguenze economiche della mancata richiesta. Sul tema, la Corte di Giustizia UE ha più volte chiarito che la perdita del diritto alle ferie e della corrispondente indennità sostitutiva non può dipendere esclusivamente dalla inerzia del dipendente: il datore di lavoro deve dimostrare di averlo messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il diritto, informandolo in modo adeguato e tempestivo.

Il Tribunale di Milano, pertanto, chiede se queste garanzie possano ritenersi soddisfatte dalla sola esistenza di un calendario scolastico pubblico.

Un secondo profilo di criticità deriva dalla differenza che intercorre tra sospensione delle lezioni e sospensione di tutti gli obblighi lavorativi: non può darsi per scontato che la sospensione delle lezioni comporti per il docente la possibilità di utilizzare liberamente del proprio tempo, come avviene durante le ferie. Da qui il dubbio sulla possibilità, per la determinazione dell’indennità sostitutiva, di sottrarre dai giorni di ferie spettanti quelli in cui il docente avrebbe potuto fruirne in base al calendario ragionale.

Secondo il Tribunale di Milano, infine, la siffatta interpretazione potrebbe generare una disparità di trattamento tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. La normativa italiana prevede per tutti i docenti la fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni. Le conseguenze della mancata richiesta, però, possono essere diverse:

§  i docenti con contratto al 30.06 devono necessariamente utilizzare le ferie entro la scadenza del contratto: alla cessazione del rapporto, i giorni di sospensione delle lezioni possono essere detratti dal calcolo dell’indennità, determinando una perdita economica definitiva;

§   i docenti di ruolo mantengono il rapporto di lavoro anche dopo il 30.06 e possono usufruire delle ferie durante i successivi periodi consentiti. In presenza delle condizioni previste dal CCNL, i docenti possono recuperare nell’anno scolastico successivo le ferie non godute.

Secondo il Tribunale di Milano occorre verificare se la suddetta differenza sia compatibile con il principio europeo di non discriminazione.

Conclusioni

Dopo le pronunce della Corte di Cassazione (con cui si è messo in discussione l’orientamento giurisprudenziale precedente), taluni hanno considerato “conclusa” la questione delle ferie non fruite monetizzabili, con lesione dell’affidamento riposto dai lavoratori sull’orientamento consolidato.

La recente ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano sembra riaprire la questione.

Spetterà, dunque, alla Corte di Giustizia UE valutare la tenuta del recente orientamento della Corte di Cassazione.

Avanti
Avanti

-Prove atipiche: la prova della violazione del dovere di fedeltà