L’orientamento recente della giurisprudenza è nel senso di ritenere ammissibili le prove atipiche nel processo civile, sempre che non vi sia violazione dell’art 101 cpc (principio del contraddittorio).
Su questa giurisprudenza ha influito il grosso spazio che il processo civile “della famiglia” ha sempre lasciato alle prove atipiche.
In questo senso, si consideri la relazione investigativa, essenzialmente utilizzata per l’addebito della separazione per la violazione del dovere di fedeltà.
La recente pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 4038 del 14.02.2024, è intervenuta proprio sul tema del valore probatorio della relazione investigativa ai fini dell’addebito della separazione.
Il caso
La moglie propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari che aveva accolto sul punto la pronuncia del Tribunale di Trani, addebitando la separazione alla moglie per violazione del dovere di fedeltà (ritenendo dimostrato che la crisi coniugale fosse intervenuta a causa della infedeltà della moglie di cui il marito era venuto a conoscenza a mezzo di lettera anonima, con successiva conferma tramite relazioni investigative).
La decisone della Corte di Cassazione
Due sono le questioni giuridiche affrontate dalla Suprema Corte e, cioè, la ripartizione dell’onere della prova tra i coniugi ai fini della prova dell’addebito della separazione e, in particolare, il rilievo probatorio della relazione investigativa rispetto alla violazione del dovere di fedeltà da parte di uno dei coniugi.
Riguardo al primo profilo, la pronuncia si colloca nel solco dell’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza (di merito e di Cassazione) ribadendo che
“…ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Facendo corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio in materia, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (tra le tante Cass. n. 15811/2017). Del resto, "in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo" (Cass. n. 20866 del 21/07/2021)”.
In sostanza, nel caso di violazione dell’obbligo di fedeltà, si presume, fino a prova contraria, che l’instaurazione di una relazione extra coniugale da parte di uno dei due coniugi determini di per sé la sopravvenuta intollerabilità della convivenza: l’onere della parte che chiede l’addebito di provare il nesso casuale tra la violazione e la crisi coniugale si alleggerisce in quanto il nesso causale si presume e spetterà all’altra parte dimostrare la preesistenza della crisi coniugale all’instaurazione della relazione extra coniugale.
Riguardo alla seconda questione giuridica, ovvero il rilievo probatorio della relazione investigativa rispetto alla violazione del dovere di fedeltà da parte di uno dei coniugi, la Corte afferma che
“..la relazione scritta redatta da un investigatore privato è stata utilizzata correttamente dai giudici di merito come prova atipica, avente valore indiziario, ossia è stata valutata unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti. Sotto ulteriore profilo, occorre rimarcare, come rilevato anche dalla Procura Generale, che le relazioni investigative erano formate anche da materiale fotografico, la cui utilizzabilità a fini decisori è espressamente riconosciuta dall'art. 2712 cod. civ., anche in presenza di un disconoscimento della parte contro la quale il materiale fotografico viene prodotto; nel senso che, neppure il disconoscimento esclude l'autonoma valutazione della veridicità di detto materiale fotografico da parte del giudice, mediante il ricorso ad altri mezzi probatori. In particolare, è stato chiarito da questa Corte che, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. n.13519/2022)”.
In sostanza, la pronuncia si colloca nel solco di quella giurisprudenza che ritiene pienamente ammissibili le prove atipiche nel processo civile in generale (v. Cass. 1315/2017) e in quello di famiglia, in particolare (v. Cass. 3626/2004).
Nei procedimenti in materia di famiglia, una delle prove atipiche più frequentemente utilizzate è la relazione redatta dall’investigatore privato la quale ha valore indiziario, pienamente utilizzabile in concorso con altri elementi di prova. Ove, poi, all’interno della relazione siano contenute fotografie, queste assurgono al rango di prove tipiche. Le fotografie, infatti, vanno qualificate quali riproduzioni meccaniche che, ex art 2712 c.c., formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro cui sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime.
Solo ove la parte contro cui la fotografia è prodotta ne disconosca in modo specifico e circostanziato il contenuto, il documento perderà l’efficacia probatoria di cui all’art 2712 c.c. La contestazione, comunque, non priva di per sé il giudice della possibilità di utilizzare il documento ai fini della decisione. Secondo la costante giurisprudenza, infatti, le fotografie, pur entrando in giudizio sotto forma di scritture, non sono equiparabili alla scrittura privata che, ove disconosciuta, non può essere utilizzata in mancanza di istanza di verificazione e di esito positivo della stessa; anche in caso di disconoscimento, il giudice può accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 5141/2019). Concludendo, il disconoscimento qualificato fa “perdere forza probatoria” alla riproduzione meccanica la qualità di prova, facendola degradare a presunzione semplice (Cass. 12794/2021; Trib. Terni 26 maggio 2021 n. 220).