Danno differenziale: cos’è e come funziona

L’INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) è quell’ente pubblico che si occupa di assicurare i lavoratori in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Può accadere che quanto pagato dall’INAIL al lavoratore infortunato non sia sufficiente a ristorare l’effettivo danno patito. Per questo motivo si pone il problema di come liquidare il cd. “danno differenziale cioè il credito risarcitorio vantato dalla vittima di un fatto illecito che per il medesimo fatto abbia già percepito un indennizzo dall’INAIL.

Occorre premettere che il sistema INAIL differisce dal sistema adottato in sede di responsabilità civile per la aestimatio del danno alla salute. L’INAIL interviene in favore del lavoratore al semplice verificarsi dell’evento, a prescindere dalla sussistenza di un illecito e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall’elemento soggettivo di chi ha tenuto la condotta dannosa e da una sua responsabilità. Diversamente, il risarcimento del danno civilistico mira al principio dell’integralità del risarcimento, intendendo ristorare il lavoratore di tutti i pregiudizi sofferti.

Nel caso di infortunio sul lavoro a cui non consegua la morte, l’INAIL esegue in favore della vittima 4 prestazioni principali (Cass. Civ. n. 30293/2023):

-          Corrisponde una somma a titolo di risarcimento del danno biologico permanente: la corresponsione avviene in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16% e in forma di rendita per le invalidità superiori (D.Lgs. n. 38/2000, art 13);

-          Eroga una somma a titolo di danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro: tale danno è presunto nel caso di invalidità superiori al 16% e viene indennizzato tramite una maggiorazione della rendita corrisposta per il danno biologico permanente (D.Lgs. n. 38/2000, art 13. Comma 2);

-          Eroga un’indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto girono d’assenza (D.P.R. n. 1124/1965, art 68);

-          Si fa carico delle spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (D.P.R. n. 1124/1965, art 66).

Resta fuori dalla copertura INAIL (e costituiscono oggetto di danno differenziale):

-          Il danno biologico permanente con postumi inferiori al 6%;

-          Il danno biologico temporaneo;

-          La personalizzazione del danno;

-          I pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (pregiudizi morali).

Relativamente ai criteri di liquidazione del danno differenziale, la giurisprudenza afferma che i pagamenti effettuati dall’INAIL riducono il credito risarcitorio della vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, se l’indennizzo ha lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (Cass. S.U. n. 12566/2018).

Quanto l’assicuratore sociale (INAIL) paga l’indennizzo, il credito risarcitorio si trasferisce ope legis dal danneggiato all’assicuratore (verificandosi un’ipotesi di surrogazione). Il danneggiato, quindi, in seguito al pagamento dell’indennizzo, perde la titolarità attiva dell’obbligazione per la parte indennizzata. Il credito risarcitorio residuo che il danneggiato vanta nei confronti del responsabile è il danno differenziale, che va calcolato per voci o poste di danno.

In sostanza, considerata la diversità strutturale e funzionale dell’indennizzo corrisposto dall’assicuratore sociale (INAIL) nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione alla salute, il criterio più coerente per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile è quello di “sottrarre l’indennizzo INAIL dal credito risarcitorio solo quando l’uno e l’altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio delle poste identiche)” (Cass. Civ. n. 30293/2023), dovendosi pertanto sottrarre dall’ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo.

Se, dunque, l’INAIL ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale.

Ovviamente, ove il danno subito dal lavoratore e conteggiato secondo i criteri civilistici risulti inferiore all’indennità pagata dall’INAIL, non vi sarà spazio per alcun riconoscimento del danno differenziale.

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