Chi deve sostenere le sorti di un cane catturato e che risulta avere il microchip?
Cosa succede se il personale preposto di un Comune accalappia un cane che, poi, risulta essere di proprietà?
Contesto normativo
Ai sensi della Legge n. 281/1991(Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e della L.R. – Piemonte n. 16 del 2024, le Regioni e i Comuni sono parte attiva nella lotta al randagismo. Per tali ragioni, i Comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti (art 4, L. 281/1991) e (sempre i Comuni, singoli o associati) istituiscono e mantengono in esercizio, un servizio pubblico di cattura e un apposito canile per la temporanea custodia e osservazione sanitaria degli animali catturati (art 29, L.R. 16/2024).
Le Regioni e i Comuni promuovono e sostengono le iniziative per l’affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi, che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile rifugio e la cui proprietà non è stata reclamata (art 30, L.R. 16/2024).
Alla luce della normativa vigente (e in considerazione della mancata adozione di un regolamento attuativo della L.R. 16/2024), ove un cane venga catturato l’iter da seguire è il seguente:
-il cane deve esser mantenuto in canile per la temporanea custodia e osservazione sanitaria per un tempo congruo per poi essere trasferito in strutture permanenti (v. L.R.- Emilia-Romagna n. 27 del 2000, art 17: I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo di sessanta giorni. Trascorso tale periodo, gli animali devono essere trasferiti in strutture idonee al ricovero permanente). In alcune strutture, il luogo di osservazione sanitaria e la struttura permanente sono nel medesimo contesto;
-correttamente le spese di cattura e custodia sono sostenute (rectius, anticipate) dal Comune, salvo il diritto di rivalsa sul proprietario (v. art 27, comma 4 della L.R. 16/2024);
-è chiaro che ove il proprietario sia identificato / identificabile ma sia irreperibile (o, comunque, insolvente) le spese per custodia e mantenimento del cane resteranno a carico del Comune. Del resto, rientra nelle competenze del Comune la gestione dei canili e rifugi;
-il cane vagante non tatuato catturato, se non è reclamato entro il termine di 60 giorni, può essere ceduto a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili (art 2, comma 5, L. 281/1991). In termini, anche la L.R. 16/2024 prevede che la Regione e i comuni promuovono e sostengono le iniziative per l’affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi, che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile rifugio e la cui proprietà non è stata reclamata (art 30, comma 2).
Il caso di specie
Nel caso oggetto di interesse, è stato catturato un cane munito di microchip. Dal numero di microchip si è ricavato il proprietario. Il Comune ha tentato di mettersi in contatto con il proprietario dell’animale scrivendo missiva, senza però ricevere alcun riscontro.
Dal momento che il cane è stato catturato ma, dal microchip, è risultato essere di proprietà, la cessione ad altro proprietario è più complessa.
Innanzitutto, il Comune deve fare ricerche approfondite sì da tentare di mettersi in contatto con il proprietario.
Ove il proprietario venga trovato, si potrà chiedere di rinunciare alla proprietà del cane in favore del Comune (la richiesta di cessione dovrà essere motivata, per esempio per ragioni di carattere economico).
Ove, invece, non venga trovato si potrà tentare la via dell’affidamento.
Ove il cane venga dato in affidamento (o, nel caso di cessione della proprietà, in adozione), non vi saranno più a carico del Comune spese per la gestione e mantenimento del cane.
Resta il fatto che, fino al momento dell’affidamento (o adozione), le spese sostenute e da sostenersi restano a carico del Comune