Accudimento di gatti randagi

Con la sentenza n. 27109 del 12.06.2026, la Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità di chi nutre e assiste i gatti randagi.

Il caso

Una signora per anni aveva somministrato cibo e acqua alle colonie di felini randagi di una zona cittadina. Secondo il Tribunale, l’imputata, con la sua condotta (fornire cibo e ricovero ai felini, provvedere alla loro sterilizzazione e cura), aveva assunto volontariamente la custodia dei felini e, in ragione della posizione di garanzia rivestita che le imponeva di controllare e custodire gli animali, avrebbe dovuto predisporre le necessarie cautele (l’istruttoria dibattimentale aveva accertato, invece, che le esalazioni maleodoranti provenienti dalle deiezioni dei felini “che ormai abitualmente stazionavano nel giardino di una signora in quanto prossimo al luogo in cui l’odierna imputata forniva loro cibo, hanno recato offesa al benessere della persona offesa e al sereno svolgimento della sua vita di relazione, ledendone sia la quiete che la vivibilità”).

Per tali ragioni, l’imputata veniva dichiarata colpevole del reato di cui all’art 674 c.p. e, quindi, veniva condannata alla pena dell’ammenda di euro 200,00.

L’imputata proponeva ricorso per Cassazione.

La pronuncia della Cassazione

La Corte, dopo una ricostruzione sul piano descrittivo della fattispecie astratta dell’art 674 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art 674 c.p. perché il fatto non sussiste per due ragioni

“Nel momento in cui il Tribunale ha accertato che ad essere sporcato dalle deiezioni dei gatti accuditi dall'imputata non era un luogo pubblico (la pubblica via) ma il giardino privato della parte civile …viene meno un elemento costitutivo del reato perché detto luogo non è sussumibile sotto la nozione di "luogo privato ma di comune o altrui uso", trattandosi di luogo privato tout court …”

In sostanza, le deiezioni degli animali si trovavano nel giardino della vicina di casa e, dunque, in un luogo diverso da quello presi in considerazione dalla fattispecie (cioè: luogo di pubblico transito o luogo privato ma di comune o altrui uso).

Il Tribunale, poi, aveva ravvisato la sussistenza di una posizione di garanzia in capo alla signora, ritenuta insussistente invece dalla Corte

“L'impugnata sentenza ha dato una qualificazione giuridica diversa al fatto enunciato nell'imputazione - da commissivo (art. 674, prima parre, cod. pen.) a commissivo mediante omissione (artt. 40 cpv. e 674, prima parte, cod. pen.) - ed ha riconosciuto una responsabilità omissiva impropria in capo all'imputata, ritenendola gravata di un obbligo giuridico di impedire l'evento (pericoloso sub specie di "molestie olfattive") in realtà insussistente ..

… il soggetto che, su base volontaria, si occupa del nutrimento di gatti randagi che vivono in libertà (denominato in talune leggi regionali "referente" o "tutor" di colonia felina cfr. art. 13 legge regione Calabria n. 45 del 2023) - a prescindere dalla circostanza che sia egli censito, o meno, nell'apposito registro da parte del servizio veterinario delle aziende sanitarie locali (profilo formale che, di per sé, potrebbe anche non rilevare nell'ottica sostanzialistico-funzionale che ispira il reato omissivo) - non può, per ciò solo, qualificarsi giuridicamente come detentore (anche solo materiale e di fatto) dell'animale e, quindi, ai fini della operatività della così detta clausola di equivalenza di cui all'art. 40 cpv. cod. pen., non può ritenersi gravato di una specifica posizione di garanzia avente fondamento in una legge extra-penale o in altra fonte, anche contrattuale, che gli attribuisca gli adeguati poteri per l'impedimento di eventi lesivi di altrui beni in ragione dell'incapacità del titolare di provvedervi autonomamente (cfr. Sez. 1, n. 9049 del 7/02/2020, P.G. in proc. Ciontoli, Rv. 278501-01).

Invero tale soggetto, quale che sia il numero di esemplari che compongono la colonia felina - circostanza, peraltro, nella specie neppure accertata -, non solo non è tenuto ad agire per impedire il compimento di condotte moleste da parte degli animali randagi perché privo del potere giuridico, ma, quand'anche si ritenesse tenuto a farlo, sarebbe impossibilitato a soddisfare veramente a quelle caratteristiche di determinatezza e specialità che connotano il rapporto di protezione posto a fondamento della posizione di garanzia (ad impossibilia nemo tenetur) perché la sorgente - ossia l'oggetto materiale o l'attività - da cui si origina la situazione di pericolo a carico di terze persone non ricade sotto la sua sfera di signoria ..

… non sarebbe nella materiale (oltreché esigibile) possibilità di intervenire per evitare che il gruppo di gatti liberi realizzi condotte atte a imbrattare o molestare persone in luoghi di pubblico transito o, a maggior ragioni, in luoghi privati ma di comune o di altrui uso”.

La pronuncia sottolinea che diverso è il discorso per i cani con riferimento ai quali la Corte afferma

“… questa Corte ha tratto l'obbligo di custodia esteso ad ogni relazione, anche di semplice detenzione, tra l'animale e una data persona dall'art. 672 cod. pen., che collega il dovere di non lasciare libero l'animale pericoloso al suo possesso … nel rilievo che "la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane, di regola mansueto cosi da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale (Sez. 4, n. 17145 del 17/01/2017, cit., in motiv.; Sez. 4, n. 6393 del 10/01/2012, P.G. in proc. Manuelli, Rv. 251951-01.

… detta giurisprudenza formatasi con riguardo ai canidi non è estensibile ai felini (randagi o meno), i quali non sono animali pericolosi agli effetti dell'art. 672 cod. pen., sicché quest'ultima disposizione, avente funzione cautelare, non può fondare alcuna posizione di controllo e di custodia dell'animale avente lo scopo di neutralizzare determinate fonti di pericolo, proprio perché, etologicamente parlando, non vi è alcun pericolo da scongiurare e, giuridicamente opinando, non vi può essere alcuna presa in carico del bene protetto”.

I felini non sono considerati animali pericolosi in astratto ai sensi dell’art 672 c.p.: conseguentemente, non può nascere in capo a chi accudisce i gatti alcuno obbligo specifico di controllo finalizzato a prevenire tale pericolo.  

Conclusioni

La pronuncia in esame tranquillizza i volontari e le gattare che, più o meno quotidianamente, sono impegnati sul nostro territorio, prestando assistenza ai gatti randagi: in sostanza, colui che si occupa del nutrimento, del riparo e delle eventuali cure di gatti randagi che vivono in libertà non può, per ciò solo, qualificarsi giuridicamente come detentore (anche solo materiale e di fatto) degli animali e, quindi, non può ritenersi gravato di una specifica posizione di garanzia rispetto ai loro comportamenti.

In questi termini, si allontana il rischio di eventuali responsabilità (penali).

 

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